In viaggio con animaliAnimali domestici in viaggio nell'Unione EuropeaDal 1° ottobre 2004 i padroni di cani, gatti o furetti che portano in viaggio i loro amici a quattro zampe non devono dimenticare a casa il nuovo passaporto europeo per gli animali domestici. Con il Regolamento (CE) n. 998/2003 sono state infatti armonizzate le disposizioni interne degli Stati membri per facilitare i viaggi in Europa con Fido & co. Il nuovo regolamento ha reso obbligatorio il passaporto europeo per cani, gatti e furetti da compagnia che viaggiano all'interno dell'Unione Europea. Per gli altri animali domestici come conigli, porcellini d'India o uccelli valgono invece le disposizioni di legge nazionali dei singoli paesi. Il nuovo passaporto per gli animali ha un formato di 100 x 152 mm, la copertina blu ed il simbolo dell'Unione: il cerchio di stelle giallo. Entro i confini dell'UE sostituisce il certificato sanitario del veterinario ufficiale. Chi viaggia senza questo nuovo documento rischia che il suo animale venga messo in quarantena e di pagare i relativi costi. Presupposto per l'emissione del passaporto è l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina (anche per gatti e furetti) del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale. Il passaporto deve contenere il numero identificativo del microchip elettronico. Fino al 3 luglio 2011 verrà accettato anche un tatuaggio leggibile chiaramente, fatta eccezione per Irlanda, Malta ed il Regno Unito, dove il microchip è già obbligatorio. Dopo il 3 luglio 2011 il microchip elettronico sarà l'unico metodo d'identificazione ammissibile. Oltre ai dati identificativi relativi all'animale ed il suo proprietario, il passaporto deve contenere l'attestazione dell'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità. In Italia il passaporto è disponibile presso i servizi veterinari competenti per zona. Questa normativa ed il passaporto per gli animali vale peraltro anche nei seguenti Paesi: Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Città del Vaticano. Attenzione: Irlanda, Malta, Regno Unito e Svezia richiedono un apposito test sierologico per verificare l'efficacia della vaccinazione antirabbica effettuata. Per questi paesi è pertanto necessaria una prova che il vaccino è stato efficace (titolazione dell'anticorpo), compiuta almeno sei mesi prima dello spostamento verso i tre Paesi insulari e quattro per quanto riguarda la Nazione scandinava. Per l'ingresso in Irlanda, a Malta e nel Regno Unito sono richiesti il trattamento contro le zecche ed il trattamento contro la tenia (echinococcosi). Finlandia e Svezia richiedono solo il trattamento contro la tenia. L'ambasciata o il consolato dello Stato membro, meta del Vostro viaggio, Vi potranno fornire tutte le informazioni utili sulle eventuali formalità da adempiere. Le disposizioni per l'introduzione di animali domestici negli Stati che non sono membri dell'Unione Europea variano da Paese a Paese. Le ambasciate ed i consolati sono in grado di fornire ogni informazione a riguardo. Importazione di animali da Paesi extracomunitari Cani e gatti L'importazione di cani e gatti da un Paese extracomunitario è consentita se gli animali sono muniti di un certificato di origine e sanità. A tal proposito bisogna distinguere se il Paese d'origine è compreso o meno nell'elenco del Regolamento (CE) n. 998/2003 - allegato II - parte C. Questo elenco viene frequentemente aggiornato ed è consultabile sul sito della Commissione Europea. Per essere incluso in questo elenco, il Paese deve soddisfare determinate condizioni relative alla prevenzione ed il controllo della rabbia. Se il Paese di provenienza dell'animale è uno di quelli inclusi nella lista (ad es. Croazia o Bosnia) per introdurre l'animale in Italia è sufficiente un certificato sanitario ufficiale attestante l'avvenuta vaccinazione antirabbica, nonché il microchip ovvero, in via transitoria fino al 3 luglio 2011, il tatuaggio. Se l'animale proviene da un altro Paese terzo è richiesto inoltre un esame del sangue che accerti l'avvenuta immunizzazione contro la rabbia, eseguito da uno dei laboratori riconosciuti dalla Commissione Europea tre mesi prima dell'introduzione dell'animale. Diversa è invece la situazione per quanto riguarda Irlanda, Malta, Regno Unito e Svezia che richiedono un periodo di quarantena. Nel caso di un breve soggiorno all'estero si consiglia pertanto di sottoporre il proprio animale al test già prima della partenza. E' in ogni caso vietato introdurre in Italia, sia da paesi membri dell'Unione Europea che da Paesi Terzi, cani e gatti di età inferiore ai tre mesi e non vaccinati nei confronti del virus della rabbia. Altri animali (ad esempio, uccelli, pesci, rane, tartarughe terrestri) L'importazione è consentita se il numero non è superiore a 5, vengono trasportati in contenitori idonei al benessere dell'animale, sono affiancati da un certificato firmato da un Veterinario autorizzato dove risulta che l'animale è stato visitato nelle 48 ore precedenti la partenza, non ha mostrato segni clinici di malattie proprie della specie ed è atto a sopportare il viaggio fino alla destinazione finale. Attualmente per i volatili (escluso il pollame) si fa riferimento alla Decisione della Commissione 2007/25/CE del 22 Dicembre 2006 e all'Ordinanza Ministeriale del 10 Novembre 2005 che restringono l'importazione in seguito all'influenza aviaria. Attenzione: Occorre rispettare anche le disposizioni dei Paesi di transito! Attenzione alle specie protette! Animali: Alcuni animali (ad esempio pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali, alcune specie di uccelli, scimmie) provenienti da determinati Paesi costituiscono "specie protette" ai sensi della Convenzione di Washington. Il viaggiatore che volesse importare tali animali deve esibire il certificato CITES (autorizzazione all'esportazione), rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. Sono assolutamente vietate le importazioni di alcune categorie di animali comprese nell'elenco dell'appendice 1 della Convenzione di Washington, come ad esempio gli animali con pelliccia maculata (leopardi, ghepardi e ocelot). Avorio, pellicce, corallo Anche i prodotti derivati da animali protetti dalla Convenzione di Washington (ad esempio avorio, pellicce, pelletterie, corallo, conchiglie), all'atto dell'importazione devono essere accompagnati dal certificato CITES. In caso di violazione vengono applicate le stesse sanzioni dell'importazione di animali. Foglio informativo: RV12 - Situazione al 11-2010 |
ATTUALE
Il Vademecum del viaggiatore informato Stampa, 16.06.2010: Il CEC ha raccolto tutte le informazioni ... |