RC committenti di lavori edili

Principali clausole e condizioni del contratto assicurativo

Clausole e condizioni essenziali:

  • massimale pari ad almeno 2.000.000 di euro
  • percentuale dei lavori ceduti in subappalto (anche il 100%)
  • premio in rata unica per l’intera durata dei lavori
  • scadenza della polizza a fine lavori senza obbligo di disdetta

Devono risultare operanti le seguenti condizioni particolari:

  • danni a terzi derivanti dalla proprietà dei fabbricati
  • si considerano “terzi” le persone che prendono parte ai lavori a qualsiasi titolo
  • (sub-appaltatori e loro dipendenti, dipendenti, prestatori d’opera saltuari, ecc.)
  • danni da carico e scarico
  • danni alle condutture ed agli impianti sotterranei
  • danni da cedimento o franamento del terreno
  • danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori
  • danni causati dalle persone che prendono parte ai lavori a qualsiasi titolo (subappaltatori e loro dipendenti, dipendenti, prestatori d’opera saltuari, ecc.)
  • danni da interruzioni o sospensioni di attività
  • committenza veicoli
  • operazioni accessorie
  • macchine operatrici a motore (escluso rischio circolazione)
  • mezzi meccanici di terzi
  • danni ad autoveicoli di terzi
  • danni a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori
  • danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato (o dallo stesso detenute)
  • danni da furto perpetrato usando ponteggi eretti per i lavori
  • responsabilità personale di tutti i partecipanti ai lavori
  • detenzione ed impiego di esplosivi
  • lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione in fabbricati occupati

Foglio informativo VA38 - Situazione al 01/2010