L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inflitto una sanzione di 5 milioni di euro alla società ALD, uno dei principali fornitori nel mercato del noleggio auto a lungo termine. La decisione dell'Antitrust è stata presa in relazione ad alcune pratiche commerciali scorrette, che avrebbero pregiudicato la fruibilità da parte dei consumatori di un servizio accessorio che avevano acquistato, comportando anche l’addebito di costi aggiuntivi al momento della riconsegna del mezzo.
Le pratiche commerciali contestate
Dal provvedimento dell’AGCM, avviato nel 2023, si evince come ALD “abbia fornito informazioni carenti, ambigue e frammentate sulle condizioni del servizio - accessorio e a pagamento - che consente di limitare la responsabilità per danni al veicolo nel noleggio a lungo termine.” Un servizio, che avrebbe dovuto consentire ai clienti di pagare solo una franchigia predeterminata, in caso di danni al veicolo.
L’Autorità ha rilevato che la società non avrebbe adeguatamente spiegato ai consumatori le condizioni del servizio né le tempistiche per poterne usufruire. Questo né nel corso della fase precontrattuale, né in quella della stipula del contratto. Uno degli aspetti cruciali della vicenda riguardava l’obbligo per i clienti di segnalare tempestivamente ogni danno subito dal veicolo attraverso il portale ALD. Secondo l'Antitrust, la mancanza di chiarezza riguardo tale procedura ha reso difficile, per i consumatori, fruire del servizio di limitazione della responsabilità per i danni che avevano acquistato.
Un ulteriore punto controverso emerso nel corso dell'indagine ha riguardato la trasparenza dei criteri adottati dalla società per determinare i danni che non rientravano nella categoria di "normale usura". ALD avrebbe infatti escluso dal servizio di limitazione della responsabilità i danni non riconducibili a normale usura, ma, come evidenziato dall'Autorità, non sono stati forniti adeguati dettagli sui parametri utilizzati dalla società per tale valutazione. Di conseguenza, i consumatori non sarebbero stati informati in modo chiaro e preciso sui danni che avrebbero potuto comportare costi aggiuntivi.
Inoltre, l'AGCM ha considerato come "aggressiva" la pratica secondo cui venivano addebitati ai consumatori i costi di riparazione per danni scoperti solo al termine del noleggio, durante la perizia tecnica, spesso di lieve entità e difficilmente individuabili ad occhio nudo. Questi danni, non erano comunque denunciabili prima della riconsegna, proprio, perché invisibili o di piccola portata.
Pertanto la conclusione dell’Antitrust è stata che le pratiche adottate da ALD (oggetto di valutazione dell’AGCM), non solo hanno impedito ai clienti di accedere alle condizioni contrattualmente previste, ma hanno anche inasprito ingiustamente i costi a loro carico, in violazione dei principi di correttezza e trasparenza previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di tutela dei consumatori.
Le implicazioni per i consumatori e il settore
Il procedimento (e la sanzione) rappresenta un importante segnale per le imprese che operano nel settore del noleggio auto e dei servizi a consumo. La decisione dell’Antitrust sottolinea l’importanza di garantire una piena trasparenza nelle pratiche commerciali, in particolare in un settore come quello del noleggio di veicoli, dove le informazioni poco chiare possono portare a gravi disagi e maggiori costi per i consumatori.
L’Antitrust ha, inoltre, invitato ALD a modificare le proprie pratiche commerciali e a rivedere le proprie condizioni di contratto, al fine di assicurare che i consumatori siano pienamente informati sugli eventuali costi aggiuntivi e le voci di spesa derivanti dal contratto.
Il CTCU sottolinea l’importanza del provvedimento per la tutela dei diritti dei clienti di questo settore e invita i consumatori a voler segnalare eventuali pratiche commerciali scorrette direttamente nell’area dedicata del sito dell’AGCM (https://www.agcm.it/servizi/segnala-on-line).
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito dell’Antitrust https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2025/10/PS12954