La nuova indicazione dell’origine per riso e grano duro

Mangiare, bere e altre delizie – lo sapevate che …?


Dal 12 febbraio 2018 per il riso e dal 13 febbraio anche per la pasta di semola di grano duro deve essere obbligatoriamente riportata in etichetta l’origine del cereale. La nuova indicazione è volta a garantire maggior trasparenza per i consumatori italiani.

A regolare le nuove disposizioni sono due decreti interministeriali con durata sperimentale fino al 31 dicembre 2020 per riso e pasta di semola di grano duro prodotti in Italia rispettivamente dopo il 12 e il 13 febbraio 2018. Rimanenze di prodotti confezionati prima di queste date possono essere ancora vendute senza l’indicazione dell’origine.
Sulle confezioni di riso devono essere riportate le seguenti indicazioni: Paese di coltivazione, Paese di lavorazione e Paese di confezionamento del riso. Se tutti e tre i processi avvengono nello stesso Paese, ad esempio in Italia, è sufficiente l’indicazione: “Paese di origine: Italia”.
Sulle confezioni di pasta di grano duro devono comparire le seguenti indicazioni: Paese di coltivazione e Paese di molitura del grano.
Se le fasi avvengono nel territorio di più Paesi, sia per il riso che per la pasta possono essere utilizzate le seguenti diciture collettive: “Paesi UE”, “Paesi non UE” oppure “Paesi UE e non UE”. Inoltre, per la pasta si applica la seguente regolamentazione: se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, ad esempio in Italia, si potrà usare la dicitura „Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.
In Italia esiste l’obbligo di indicazione dell’origine per i prodotti lattiero-caseari già dall’aprile 2017 e tra pochi mesi verrà introdotto anche quello per i derivati del pomodoro.

 

like-512_0.png

like-512_0.png

Top