L’obbligo di assicurazione rcauto

L’obbligo di assicurazione rcauto

Chi viaggia in automobile senza assicurazione rischia sanzioni severe e multe salatissime: per tutti i veicoli a motore circolanti su strada è infatti obbligatorio stipulare un’assicurazione RCAUTO per i danni nei confronti di terzi. L’assicurazione è necessaria anche se un veicolo non viene utilizzato ma è parcheggiato in un luogo pubblico.

 

che rischi copre la polizza auto

La polizza RCAUTO copre i danni causati involontariamente dal veicolo assicurato a terzi o ai trasportati in caso di sinistro. Esiste però un ammontare massimo oltre il quale l’assicurazione non risarcisce più l’assicurato. Tale limite, chiamato massimale, viene stabilito in polizza. L’importo minimo di legge è attualmente pari a € 6.450.000 per danni fisici e € 1.300.000 per danni materiali.

La polizza RCAUTO copre:

  1. i danni fisici e materiali, provocati a terzi non trasportati;

  2. i danni fisici subiti dai passeggeri del veicolo dell’assicurato che ha causato l’incidente (non quelli subiti dal conducente stesso);

  3. i danni materiali subiti dai passeggeri del veicolo non responsabile.

 

Chi non è coperto dalla RCAUTO:

- il proprietario e il conducente del veicolo che ha causato l’incidente; si consiglia di stipulare una polizza aggiuntiva che tuteli il conducente da una simile evenienza;

- limitatamente ai danni alle cose, non vengono indennizzati nemmeno i seguenti soggetti:

il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi (genitori e figli) del conducente che ha causato l’incidente; gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado (quindi nonni, cugini, zii, ecc.). Tale regola opera solo se i parenti sono conviventi o a carico, nel senso che l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento. Se invece i parenti non sono conviventi o i coniugi si sono separati, l’assicurazione è tenuta a risarcire i danni alle cose.

 

riduzione del risarcimento o rivalsa

Vi sono delle circostanze che possono far sì che l’importo del risarcimento dovuto dall’assicurazione venga ridotto:

  • assenza delle cinture di sicurezza o del casco;

  • concorso di colpa del danneggiato.

L’assicurazione versa invece tutto l’ammontare del risarcimento al danneggiato salvo poi pretendere la restituzione, totale o parziale (c.d “rivalsa”) dall’assicurato, ad es. nei casi seguenti:

  • guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

  • circolazione non conforme rispetto a quanto indicato nella carta di circolazione (numero di posti omologati, circolazione in due su un ciclomotore quando non consentito…);

  • guida senza patente o con patente scaduta, revocata o sospesa (N.B. se mai conseguita, rivalsa totale; se scaduta e poi rinnovata, nessuna rivalsa; se revocata o sospesa, rivalsa parziale);

  • mancanza della revisione del veicolo;

  • guida da parte di un conducente diverso da quello indicato nel contratto (“guida esclusiva”) o guida da parte di un conducente con età inferiore a quella prestabilita dal contratto (“guida esperta”).

 

La rivalsa può essere

esclusa in polizza. È quindi bene verificare nel contratto, sotto la voce “Esclusioni e rivalse”, se la compagnia assicurativa rinuncia al diritto di rivalsa e, se sì, in quale occasione (ad es. conducente non abilitato alla guida, guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti, trasporto irregolare di persone o cose, ecc).

 

termini di prescrizione

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni, eccezion fatta per il caso che il fatto costituisca reato (ad es. lesioni colpose), nel qual caso il diritto si prescrive in 5 anni.

 

Il contratto di assicurazione RCAUTO

Polizza: documento che attesta l’esistenza del contratto di assicurazione. Per quanto riguarda il certificato di assicurazione, attualmente esiste anche in formato digitale. Dal 2015, inoltre, non vige più l’obbligo di esporre il contrassegno di assicurazione (il certificato va però conservato in auto in qualsiasi formato): il controllo della presenza di una copertura assicurativa viene effettuato attraverso la targa.

Contraente: colui che stipula il contratto, paga il relativo premio e gode dei diritti che derivano dal contratto. N.B.: contraente e proprietario possono non essere la stessa persona (ad es. nel caso di assicurazione per conto altrui).

Premio: importo pagato all’assicurazione che, per contro, si impegna a risarcire eventuali danni cagionati ai terzi (entro i massimali di polizza). N.B.: il premio a frazionamento annuale è meno costoso di quello a frazionamento inferiore.

Informativa contrattuale: le assicurazioni sono obbligate a pubblicare anche sui propri siti la c.d. nota informativa (contenente le informazioni essenziali sul contratto, le esclusioni e le rivalse, i diritti e obblighi in caso di sinistro, i reclami, ecc.), le condizioni di assicurazione e le condizioni di premio.

Durata: dal 1° gennaio 2013 è stato abolito il rinnovo automatico dei contratti di assicurazione RCAUTO: l’assicurato può, quindi, passare facilmente da un’assicurazione all’altra. Durante il passaggio, la persona è coperta dall’assicurazione per i 15 giorni successivi alla scadenza contrattuale. Anche gli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello della RCAUTO non si rinnovano automaticamente alla scadenza.

Sinistro: ogni sinistro va denunciato alla propria compagnia entro tre giorni dalla data dell’incidente (o da quando se ne abbia conoscenza) (vedasi foglio informativo “Come comportarsi in caso di incidente stradale?”, link: https://www.consumer.bz.it/it/come-comportarsi-caso-di-incidente-stradale) .

Risoluzione del contratto: il contraente ha il diritto al rimborso della parte di premio pagato e non goduto nei seguenti casi: vendita del veicolo; furto del veicolo con denuncia; o demolizione del veicolo.

Sospensione del contratto: laddove consentito, la si può chiedere quando un veicolo cessa temporaneamente di circolare. Entro un tempo massimo stabilito nel contratto si potrà riattivare il contratto: fino a quel momento il veicolo non dovrà circolare. Se la sospensione dura oltre i tre mesi, la scadenza contrattuale verrà corrispondentemente prorogata.

 

Le formule tariffarie dei contratti di assicurazione RCAUTO

Il bonus-malus: la maggior parte dei contratti RCAUTO si basa sul cosiddetto sistema bonus-malus. Le classi sono in tutto 18. La classe di ingresso è la 14, mentre quella migliore è la 1. Se nel corso di un anno la persona assicurata non fa incidenti, il contraente potrà accedere a una classe di merito più bassa, con relativa diminuzione del premio. Al contrario, se l’assicurato provoca un sinistro, al rinnovo riceverà un malus, ovvero retrocederà di due classi di merito, con conseguente aumento del premio.

Cos’è l’attestato di rischio? È il documento, che certifica la storia assicurativa del veicolo e che indica i sinistri avvenuti negli ultimi 5 anni oltre ai dati relativi al contratto RCAUTO. Dal 2016 esso non viene più inviato agli assicurati in formato cartaceo, ma può essere consultato sul sito web della propria compagnia o ricercato dalle compagnie, per la stipula di un contratto, attraverso la banca dati SIC ANIA.

 

Le regole introdotte dalla c.d. Legge Bersani del 2007 e della rcauto familiare del 2020:

  • il periodo di validità dell’attestato di rischio è stato prolungato a cinque anni;

  • l’assicurato (o un componente del suo nucleo famigliare ) che acquista un ulteriore veicolo ha diritto di assicurare quest’ultimo partendo dalla stessa classe di merito del veicolo già assicurato in precedenza;

  • ogni veicolo (anche se ha già il suo contratto di assicurazione) all'interno dello stesso nucleo familiare può essere assicurato usufruendo della classe di merito più bassa tra i componenti della famiglia, a condizione che il veicolo, in rinnovo di polizza, non abbia causato sinistri sinistri con colpa negli ultimi 5 anni.

  • in caso di sinistro con concorso di colpa paritario (cioè quando la colpa del sinistro è divisa nella proporzione del “50 e 50” tra i due conducenti) a nessuno dei due assicurati dovrà essere applicato il malus;

  • l’assicurato deve essere avvisato dalla compagnia della variazione della classe di merito.
     

 

Altra formula tariffaria applicata frequentemente è quella con franchigia: in caso di sinistro, una data percentuale del risarcimento resta a carico dell’assicurato. Per gli autocarri è diffusa la formula con franchigia fissa: il premio viene ridotto se il contraente rimborsa un importo fisso, definito nel contratto, per ogni sinistro. Se il danno è inferiore alla franchigia, il consumatore pagherà il solo indennizzo.

 

Garanzie accessorie

Sono facoltative e non obbligatorie le garanzie: kasko, furto, incendio, cristalli, tutela giudiziaria, infortuni del conducente, assistenza, eventi socio-politici, eventi atmosferici, gancio traino e rischio statico. Per ogni copertura aggiuntiva, il rapporto qualità-prezzo dovrebbe essere valutato bene, perché ogni copertura aggiuntiva spinge ovviamente il costo del premio finale verso l’alto.


Le polizze via telefono o via internet

Spesso consentono un notevole risparmio sul costo della polizza (soprattutto per conducenti senza incidenti), perché il cliente tratta direttamente con l’assicurazione e non tramite un agente. È però importante verificare attentamente le clausole sull’esclusione e sul diritto di rivalsa e che la copertura non sia limitata al solo guidatore. Il pagamento del premio si effettua direttamente alla compagnia e il contratto arriva per posta al domicilio. Le polizze stipulate via telefono o internet prevedono in genere un diritto di recesso entro 14 giorni. In caso di sinistro, la segnalazione va fatta secondo quanto previsto nella polizza.

 

Consigli utili

L’esperienza suggerisce una serie di buone regole da osservare al momento della sottoscrizione di una polizza RCAUTO:

  • verificare sotto la voce “Esclusioni e rivalse” se la compagnia assicurativa rinuncia al diritto di rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza o di conducente minore di 18 anni, con patente scaduta ecc. Alcune assicurazioni, infatti, prevedono delle clausole d’esclusione;

  • verificare, prima di sottoscrivere il contratto, la corrispondenza dei dati contenuti nella polizza con quelli riportati sul libretto di circolazione e il codice fiscale (è bene trasmettere sempre una copia del libretto di circolazione alla compagnia assicurativa);

  • controllare che non siano state aggiunte garanzie non richieste (ad esempio: tutela giuridica, infortuni del conducente, ecc.);

  • scegliere il pagamento annuale del premio anziché quello semestrale: il costo è inferiore;

  • attenzione alle franchigie: la franchigia è consigliabile a patto che faccia diminuire il premio assicurativo.

 

Quanto costa la RCauto?

Le compagnie sono libere di stabilire i prezzi per l’assicurazione RCAUTO. Pertanto, prima di stipulare una polizza, è importante confrontare i premi offerti dalle varie compagnie. Per assicurare veicoli dello stesso tipo ci possono infatti essere differenze di prezzo consistenti: da € 454,99 fino a € 2.095,09!

Una volta individuato il profilo assicurativo della persona, l’assicurazione può essere ulteriormente negoziata, ottenendo riduzioni anche fino al 40%.

Situazione al
08/2023

like-512_0.png

like-512_0.png

Top