Risanamenti: importanti novità in tema di detrazioni fiscali

Per lavori di una certa entità, il contratto collettivo deve figurare sui documenti

 

Recentemente sono state apportate novità nell’ambito delle detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione che da una parte hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ad alcuni consumatori, mentre dall’altra hanno comportato l’introduzione di ulteriore burocrazia.

Le buone notizie riguardano i lavori svolti nell’ambito del Superbonus 110% per gli edifici unifamiliari. Per tale tipologia di edifici, la data del 30 giugno 2022, fissata come termine ultimo per il completamento di almeno il 30% dei lavori è stata posticipata al 30 settembre 2022. Questo per compensare i ritardi dovuti alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e alle modifiche legate alla trasmissione della documentazione necessaria per usufruire della detrazione fiscale.

Un’altra importante novità riguarda tutte le detrazioni fiscali previste per i lavori di ristrutturazione e/o risparmio energetico. Per poter usufruire della detrazione fiscale in futuro si dovrà indicare nei contratti, nelle conferme d'ordine e nelle fatture che i lavoro sono stati eseguiti da datori di lavoro che applicano un contratto collettivo, indicandolo nello specifico. In caso di mancata indicazione di tale dato si decade dalla possibilità di beneficiare della detrazione fiscale.

Questo obbligo si applica ai lavori iniziati a partire dal 27 maggio 2022 e che superano un importo totale di 70.000 euro più IVA. Non è importante l'importo della singola fattura, ma l'importo totale dei lavori di costruzione.

Per le imprese di costruzione senza dipendenti, è necessario dichiarare che non vi sono dipendenti. Per tutti gli altri, nei contratti e nelle fatture devono essere fornite, ad esempio, le seguenti informazioni:
"Ai sensi dell'art. 1 comma 43bis G. 234/2021, si conferma che per l’esecuzione dei lavori si applica il seguente contratto collettivo: __________."

Tale obbligo si applica anche ai subappaltatori incaricati dell'esecuzione dei lavori. Anche in questo caso è necessaria la prova dell'applicazione del rispettivo contratto collettivo.

Per maggiori informazioni sulle diverse tipologie di detrazioni fiscali è possibile consultare la guida fiscale del Centro Tutela Consumatori Utenti all'indirizzo https://www.consumer.bz.it/it/guida_agevolazioni_fiscali e l'opuscolo "Agevolazioni e incentivi nell‘edilizia in Alto Adige“ all'indirizzo https://www.consumer.bz.it/it/agevolazioni-e-incentivi-nelledilizia-alto-adige.

 

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