Avvocati e onorari: ora il preventivo è d'obbligo anche senza richiesta esplicita del cliente

Il CTCU saluta con favore, anche dopo i fatti di cronaca apparsi sul giornale in questi ultimi giorni, l'entrata il vigore in data 29.8.2017 della Legge n. 124/2017 (Legge sulla concorrenza), che prevede l'obbligo per gli avvocati di redigere un preventivo di spesa per l'attività che andranno a svolgere in favore del cliente, anche senza richiesta esplicita di quest'ultimo.

Infatti fino alla data di entrata in vigore di detta legge, l'avvocato procedeva con la stesura del preventivo, solo se esplicitamente richiestogli dal cliente e spesso, anche su richiesta, tale adempimento non veniva eseguito, con la scusa che era del tutto impossibile preventivare esattamente a priori l'ammontare di spesa.

Durante le nostre consulenze ci sono stati casi in cui ci è stato riferito che il preventivo veniva comunicato da parte del professionista solo oralmente e poi, al momento del pagamento, l'importo preventivato non corrispondeva a quanto esposto in nota spese, con conseguente impossibilità per il consumatore di avanzare alcuna pretesa circa il rispetto di quanto preventivato a voce!

Ora con l'introduzione obbligatoria del preventivo scritto tali spiacevoli sorprese dovrebbero essere evitate.

Il testo in vigore dal 29.8.2017 dell'art. 13 comma 5 recita: ”il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie e compenso professionale”.

Quindi, si ripete, l'avvocato è obbligato a fornire preventivamente in forma scritta o digitale, a prescindere da una richiesta esplicita del cliente, la misura del compenso per l'attività da svolgere!

Teniamo a precisare che nel rapporto con l'avvocato anche il cliente si deve considerare “parte attiva” e deve quindi far valere i suoi diritti e richiedere e pretendere un preventivo il più dettagliato possibile per qualsiasi attività richiesta, sia essa anche una semplice consulenza. L'avvocato è chiamato a stendere il preventivo, dopo aver eseguito un'accurata valutazione del caso e quindi si consiglia di riferire al professionista tutte le informazioni in proprio possesso, al fine di poter indicare, anche nel preventivo, costi per eventuali ulteriori attività che si rendessero eventualmente necessarie in un secondo momento (es. instaurazione di un processo in caso di mancato accordi stragiudiziale tra le parti).

Il preventivo è obbligatorio per entrambe le parti, quindi l'avvocato dovrà attenersi al compenso indicato. Se dovessero sorgere circostanze non prevedibili al momento della stesura del preventivo il legale dovrà procedere alla stesura di un nuovo preventivo, spiegando al cliente il perché della modifica e della variazione dei prezzi, con la possibilità per il cliente di recedere dal contratto, così come per l'avvocato se il cliente non accetta le modifiche.

Oltre al preventivo l'avvocato deve informare il suo assistito su altri aspetti ossia:

1. informare il cliente sul grado di complessità della causa o della prestazione da svolgere;

2. informare il cliente circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione della causa (es. udienze, consulenze tecniche, chiamate in causa di terzo, contributo unificato, spese di notifica ecc.).

A detta del CTCU la normativa risulta essere però ancora lacunosa in quanto non prevede una specifica sanzione in caso di inosservanza del rispetto dell'obbligo del preventivo e quindi del principio di trasparenza nei rapporti con i professionisti. La legge infatti prevede solo che il compenso sarà comunque riconosciuto, applicando i parametri ministeriali; ci pare un po' pochino! Va da sé che l'importanza e la forza di una norma è chiaramente rapportata alla sanzione prevista, in caso di sua inottemperanza; mancando il deterrente la norma perde potere!

Il comma 9 dell'art. 13 dell'Ordinamento della professione forense prevede la possibilità in mancanza di accordo tra avvocato e cliente di rivolgersi al Consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione.

Ribadiamo il principio secondo il quale è sempre bene sapere a priori quanto sarà l'importo della spesa da sostenere, sia che si sia di fronte ad un avvocato o artigiano o chi per lui! Si consiglia quindi di raccogliere sempre almeno 3 preventivi al fine di poter, a parità di prestazione richiesta, confrontare i preventivi e scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

 

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