Regole antitrust - grande novità legislativa: risarcimenti più facili in caso di cartelli!

Il CTCU ha difeso gli utenti bancari davanti al Tar del Lazio nel giudizio sul cartello dei mutui e sul tasso floor delle Raiffeisen

Più facile per consumatori e imprese ottenere risarcimenti in caso di accertate intese anticoncorrenziali. Questo quanto previsto da un recente decreto legislativo (n. 3 del 19 gennaio 2017). La novità potrebbe avere importanti effetti pratici anche in relazione al procedimento che si è tenuto l'8 marzo scorso davanti al TAR del Lazio l'udienza per il ricorso presentato da alcune Casse Raiffeisen, in relazione alla rilevantissima multa (27 milioni di euro) che era stata loro comminata dall’Antitrust, assieme alla Federazione Raiffeisen dell'Alto Adige e alla Federazione del Trentino, per il cartello sui tassi e sul tasso floor. All'udienza era presente anche l'avv. Cerniglia per conto del CTCU, che ha difeso le istanze di mutuatari e di utenti bancari. Nella discussione, l’avv. Cerniglia ha sottolineato, tra le altre cose, come a seguito dell'intesa sanzionata, i tassi dei mutui a tasso variabile concessi non solo alle famiglie, ma anche alle piccole e medie imprese dell’Alto Adige, mentre erano in precedenza tra i più bassi d’Italia, sono poi notevolmente aumentati e ciò, in particolare, per effetto del massiccio utilizzo nei mutui del cd. “tasso floor”. Il tasso floor o “tasso pavimento” è il tasso al di sotto del quale la banca non scende, anche nel caso in cui i valori del parametro euribor scendano vertiginosamente, come è avvenuto dal 2009 ad oggi. Oggi l'euribor 6 mesi quota addirittura valori inferiori allo zero (– 0,23 p.p.).
Tale considerazione è stata pienamente condivisa anche dall’Avvocatura dello Stato, che rappresentava nel processo l'Antitrust, che l’ha richiamata a comprova del grave danno patito dai mutuatari, trattandosi, tra l’altro di un illecito di tipo “hard” (cioè forte), a tutto danno della concorrenza, del mercato, dei consumatori e anche delle imprese altoatesine.
Il Tribunale si è riservato la decisione e la sentenza sarà probabilmente emessa entro 60 giorni.

Per quanto attiene le clausole floor, considerato che le stesse sono state inserite nei contratti di moltissimi mutui nel corso degli anni passati (in specie dal 2009 in avanti, ma anche prima di tale anno), non solo dalle Raiffeisen, che sono state oggetto del procedimento sanzionatorio dell'Antitrust di cui detto, ma anche da altre importanti banche locali (vedasi ad es. la Cassa di Risparmio di Bolzano e la Banca Popolare dell’Alto Adige) e considerato altresì che la prescrizione per far valere il proprio diritto alla restituzione di quanto in più pagato a seguito del floor decade entro 5 anni da quando il fatto è conoscibile, si invitano i mutuatari a inviare al più presto una lettera interruttiva della prescrizione stessa. Il CTCU mette a disposizione un fac simile presso la sua sede, previo appuntamento telefonico (0471 975597).

Per quanto riguarda, invece, il d.lgs 3/2017 queste sono, in sintesi, le principali novità:

  • possono assumere la qualità di danneggiati non solo i consumatori ma tutte le persone fisiche e giuridiche e, quindi, anche le piccole e medie imprese;
  • è legittimato ad agire per il danno chiunque lo abbia subito, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquirente diretto o indiretto;
  • il risarcimento potrà essere richiesto per qualunque danno subito a seguito delle disposizioni di “diritto della concorrenza”
  • il danno risarcibile comprende il lucro cessante, il danno emergente e gli interessi;
  • il danno può essere valutato anche in via equitativa;
  • il Tribunale può ordinare agli autori delle violazioni alla concorrenza, l’ordine di esibizione delle prove altrimenti difficilmente acquisibili dal danneggiato e il Tribunale potrà acquisire i documenti contenuti nel fascicolo dell'Autorità garante.

Valore della decisione dell'Antitrust

Ai sensi dell’art 7 del Decreto legislativo si deve considerare definitivamente accertata nei confronti dell’autore la violazione al diritto della concorrenza contestata da una decisione dell’AGCM passata in giudicato per decorso dei termini di impugnazione in esito all’espletamento del giudizio di impugnazione; lo stesso valore hanno le decisioni di altre Autorità di stati membri.

Onere della prova

L’accertamento dell’AGCM è vincolante quanto alla natura della violazione ed alla sua portata materiale, personale, temporale e territoriale pur dovendo però essere provato il nesso di causalità e l’esistenza del danno.

L’accertamento dell’AGCM è vincolante quanto alla natura della violazione ed alla sua portata materiale, personale, temporale e territoriale pur dovendo però essere provato il nesso di causalità e l’esistenza del danno; in caso, tuttavia, di un cartello, in deroga al principio generale dell’onere della prova, si stabilisce una presunzione del danno derivante dall’autore di un accordo di cartello: in tale ipotesi, colui che si afferma danneggiato da una simile intesa sarà soltanto tenuto a provare il quantum del pregiudizio subito.

I Tribunali competenti in esclusiva per i giudizi risarcitori sono Milano per il nord, Roma per il centro e Napoli per il sud e le isole.

 

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