Arrotondamenti in caso di pagamenti in contanti

Nuove regole a seguito dello stop alla produzione di monetine da 1 e 2 centesimi


Negli ultimi giorni al CTCU si registrano numerosi casi di consumatori che desiderano segnalare presunti errori sugli scontrini in relazione al resto ricevuto sul prezzo pagato.

Così ad esempio la a signora Laura aveva effettuato un acquisto in un negozio per un importo di 1,99 euro, pagando la merce in contanti. Sullo scontrino era stata riportata la voce “arrotondamento +/-” di 1 centesimo e la somma da pagare le veniva indicata in 2 euro. Laura chiedeva se tale operazione fosse o meno consentita.

La risposta: l'esercente ha operato correttamente. Dal 1° gennaio 2018, infatti, per motivi legati ai costi, è cessata la produzione di monetine da 1 e 2 centesimi. La norma di riferimento (art. 13-quater del Decreto Legge 24 aprile 2017 n.50) prevede che l'importo totale da pagare debba essere arrotondato per eccesso o per difetto ai 5 centesimi più vicini alla cifra dell'importo. Nel caso descritto quindi il tutto è avvenuto in maniera corretta e legittima.

Importante: l'arrotondamento deve avvenire sull'importo monetario complessivo da pagare. I singoli prezzi dei prodotti, la cui somma dà appunto l'importo totale da pagare, non devono essere arrotondati.

Le monetine da 1 e 2 centesimi non perdono tuttavia la loro validità come mezzo di pagamento e possono continuare ad essere utilizzate.

L'arrotondamento indicato viene applicato anche agli importi che vengono pagati in contanti ad uffici della pubblica amministrazione (oppure che questa, a sua volta, è tenuta a pagare).

L'applicazione dell'arrotondamento avviene solo a condizione che l'intero pagamento avvenga in contanti; per importi pagati tramite carta di credito, bancomat e mobile payment (pagamento attraverso telefono cellulare) non sono previsti arrotondamenti.

 

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