Class action o cause collettive contro Carispa per l'aumento di capitale del 2012

CTCU: lettera tipo online per gli azionisti per interrompere la decadenza


Con l’aumento di capitale dell’ottobre/dicembre 2012 la Cassa di Risparmio di Bolzano aveva collocato a 5.020 vecchi azionisti e a 5.916 nuovi azionisti, azioni proprie per un controvalore di  quasi 100 milioni di Euro.
Il prezzo di vendita era stato fissato allora a € 210,00 per azione e a distanza di soli quattro anni dal collocamento il valore dell'azione è, oggi, inferiore del 50% circa rispetto a quel valore. Precisamente il valore di riferimento dell'azione come ufficialmente comunicato dalla Cassa è, infatti, attualmente di euro 12,50 per azione – considerando il nuovo rapporto di 10 nuove azioni ogni 1 vecchia fissato nell'aprile del 2015 - con un prezzo minimo di contrattazione di 10,00 euro ed un prezzo massimo di 20,00 euro; per quel che è dato sapere ci sono scambi anche a 10 euro per azione.

Da considerare che appena chiuso il collocamento, con delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto, in data 21 dicembre 2012 è stato anche modificato il sistema di negoziazione delle azioni, con l’introduzione di limiti alla vendita delle azioni (quantitativo massimo di 500 nuove azioni per un unico ordine di vendita). Ciò la dice lunga sulla condotta tenuta dalla Cassa nella circostanza: in altre parole, “entrati i buoi (cioè i risparmiatori) nella stalla”, si è impedito praticamente loro di uscire in quanto i cancelli erano stati sostanzialmente chiusi.
Ciò ha comportato che le azioni non solo valgano oggi, come detto, circa il 50% in meno rispetto al giorno del loro acquisto, ma siano difficilmente liquidabili e comunque al prezzo di una pesante minusvalenza (perdita), con evidenti gravi disagi per i possessori e limitazioni alla loro libera determinazione.

Il cuore della questione non è comunque solo questo, bensì soprattutto un altro.

Il CTCU ha fatto esaminare il “prospetto informativo” dell'aumento di capitale del 2012, tramite il quale sono state vendute le azioni ai risparmiatori, ad un analista indipendente e all’Avv. Prof. Massimo Cerniglia. A seguito di tale verifica sarebbero stati riscontrati gravissimi inadempimenti e irregolarità compiute dalla Cassa di Risparmio all’epoca del collocamento.

Relativamente al prospetto informativo sarebbero state omesse informazioni assolutamente rilevanti per consentire una scelta consapevole di investimento da parte dei risparmiatori interessati.

In primo luogo, a pagina 15 del prospetto, la Cassa comunica testualmente ai risparmiatori che: “L’ultimo rating sulla raccolta a medio/lungo termine attribuito all’emittente in data 14/5/2012 da Moody’s Investor Service è Ba1 (sub investment grade) con outlook negativo”.
Viene omesso di riferire doverosamente ai risparmiatori che il rating attribuito alla Cassa sin dall’inizio del 2012 era di livello Baa2 (qualità media) e che lo stesso era stato ridotto nel maggio 2012, come detto, di ben due livelli, pervenendosi, da ultimo, ad una valutazione di livello “speculativo”.
Tale essenziale informazione sul trend oggettivamente negativo della Cassa di Risparmio non era stata fornita al mercato.

La seconda questione attiene al fatto che non era stato evidenziato il rilevante impatto che, sulla situazione patrimoniale della Cassa di Risparmio, aveva già al momento del collocamento e quindi alla predisposizione del prospetto informativo, la situazione della società controllata al 97,80% dalla Cassa, Raetia Sgr, sottacendo il rilevantissimo indebitamento che coinvolgeva tale società.

Tale omissione è particolarmente grave se si considera che, sin dal bilancio del 2012 della Cassa di Risparmio erano già presenti le situazioni di criticità di questa società controllata, per cui è di tutta evidenza che lo stesso Istituto avrebbe dovuto evidenziare a chiare lettere tale situazione anche nel prospetto informativo. Ma non lo ha fatto!

Il CTCU ritiene, come detto, che tali omissioni siano molto gravi in quanto l’art. 173 bis del TUF stabilisce chiaramente che: “Chiunque allo scopo di conseguire per se o per gli altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Ma ancora altre, gravi irregolarità sono state rilevate dai consulenti del CTCU.

La Cassa di Risparmio ha esteso dal 2008 a tutti i propri clienti cd. retail il servizio di consulenza finanziaria. In virtù dell’applicazione del servizio di consulenza, nell’espletamento dei servizi finanziari l’intermediario bancario è tenuto a procedere alla valutazione della cd. adeguatezza delle operazioni. Ai sensi dell’art. 40 del Regolamento Consob del 2007, gli intermediari, alla luce delle informazioni ricevute dal cliente e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafoglio soddisfi i seguenti criteri:
a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio.

Avendo adottato il regime di consulenza finanziaria, pertanto, la Cassa di Risparmio era tenuta al rispetto della normativa e, quindi, tanto nella negoziazione quanto nel collocamento dei titoli, era obbligata ad effettuare la valutazione di adeguatezza.

Per il collocamento delle proprie azioni non quotate, effettuate per i clienti con profilo di rischio basso, o medio basso la valutazione di adeguatezza per il cliente era negativa, per cui la Cassa di Risparmio nella raccomandazione personalizzata, ha dato indicazione di “evitare” l’acquisto dei titoli azionari di propria emissione, senza però precisare i motivi dell’inadeguatezza e senza far sottoscrivere al cliente per conoscenza tale avviso.

Nello stesso momento in cui la Cassa di Risparmio ha emesso la predetta raccomandazione negativa, ha emesso l’ordine di sottoscrizione dei titoli, annotando in calce la dizione “Ordine impartito direttamente dal cliente”, riuscendo così ad applicare il regime di “execution only”, ben meno tutelante il risparmiatore o comunque operando una illegittima valutazione di inappropriatezza.

Da notare che la generalità degli azionisti hanno negato di essere stati coscienti del fatto di aver richiesto esplicitamente di eseguire l’operazione benché fossero stati avvisati di evitare l’operazione.

In tal modo, infatti, la Cassa di Risparmio ha ottenuto il risultato di far eseguire agli attori l’operazione, nonostante l’inadeguatezza acclarata e confessata ex adverso, alla luce della dicitura “evitare”.

Tale modo di operare è evidentemente illegittimo, non corretto ed elusivo della normativa in vigore, in particolare, per i seguenti motivi:

con gli art. 39 e 40 del Regolamento Consob n. 16190/2007, che ha recepito la direttiva MiFID 1, l’operazione reputata non adeguata non può in alcun modo essere eseguita dall’intermediario, a differenza di ciò che avveniva in passato con il vecchio art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998, con la conseguenza che oggi il livello di protezione per il cliente è, quindi, massimo, andando anche contro una sua esplicita volontà in funzione dell’esigenza di tutelare il risparmio quale bene costituzionalmente protetto (v. Annunziata “La disciplina del mercato mobiliare”). Ed è, allora, evidente che, se con le nuove regole dettate dagli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob n. 16190/2007, l’intermediario è tenuto ad andare contro l’esplicita volontà del cliente, pur se questi voglia ugualmente compiere l’operazione, non sia ipotizzabile che l’intermediario consenta all’investitore di rinunciare alle garanzie proprie della consulenza e richiedere lui stesso l’operazione, come di contro è avvenuto in moltissimi dei casi esaminati.

E’ evidente che, operando con una siffatta strategia, l’intermediario finanziario ha aggirato palesemente gli artt. 39, 40 e 43 del Regolamento Consob n. 16190/2007, violando altresì l’art. 21 del Testo Unico Finanziario, nel quale si stabilisce che l’intermediario deve comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per “servire al meglio l’interesse dei clienti e l’integrità dei mercati”, arrivando addirittura a dover recedere dal rapporto con il proprio cliente, come ha statuito la recente Cassazione n. 16828/16 del 2016 in un giudizio patrocinato dall’Avv. Cerniglia.

Ora, è parimenti evidente che non sia certo nel miglior interesse del cliente comprare un prodotto finanziario inadeguato, ma sia invece nell’esclusivo interesse commerciale della Cassa di Risparmio vendere sempre e comunque i propri titoli, soprattutto se azioni proprie, anche a soggetti che manifestavano una propensione al rischio basso o prudente.

Una procedura del genere potrebbe essere al limite tollerata, pur se ugualmente non legittima, qualora si trattasse di un caso isolato. Tuttavia, con riferimento alla Cassa di Risparmio di Bolzano, risulterebbe che tale procedura sia stata pressoché generalizzata, standardizzata e probabilmente, preordinatamente volta a vendere ad ogni costo le azioni di propria emissione, anche e soprattutto a risparmiatori/trici con propensione al rischio basso o medio-basso, i quali non avrebbero potuto e dovuto per tale motivo acquistare titoli illiquidi e ad alto rischio, come appunto le azioni proprie della Cassa di Risparmio di Bolzano.

Il risultato di tale comportamento della Cassa è stato che migliaia di risparmiatori, suoi clienti, hanno perso fino al 50% dei loro risparmi con buona pace del disposto di tutela sancito dall’art. 47 della Costituzione!

Inoltre, si è potuto anche verificare come in svariati casi, risparmiatori siano anche stati riprofilati dalla Banca poco prima che venisse effettuata l'operazione di collocamento dei titoli. Anche tale procedura risulta del tutto censurabile, in quanto il profilo di rischio deve essere attribuito per effettuare operazioni adeguate e/o appropriate e non certamente per adattarsi al profilo di rischio di un prodotto finanziario che l’istituto bancario vuole o deve vendere.

In considerazione di quanto sopra, il CTCU sta valutando se vi siano le condizioni per l'avvio di una class action o, in alternativa, per organizzare azioni collettive dei risparmiatori nei confronti dell'Istituto, e anche per la chiamata in causa della Consob, per omessa vigilanza rispetto alle circostanze indicate.

Per far ciò è necessario, preliminarmente, che i risparmiatori che hanno acquistato azioni proprie della Cassa in occasione del collocamento del 2012, inviino in massa entro e non oltre il 15 ottobre 2017 una lettera interruttiva della prescrizione e di richiesta di risarcimento sia alla Cassa di Risparmio di Bolzano Spa che alla Consob, secondo il modello messo a disposizione sul sito del CTCU.
Le lettere interruttive della prescrizione devono essere inviate per raccomandata a.r. alla Cassa di Risparmio di Bolzano e alla Consob e per conoscenza (posta ordinaria) al CTCU, nonché alla Procura della Repubblica di Bolzano, per la valutazione di eventuali profili di competenza di questa Autorità.

 

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