Cose ritrovate e premio per il ritrovatore

Il Codice civile spiega esattamente come procedere quando si ritrova casualmente una cosa mobile: chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. Il sindaco poi rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

In pratica tutta questa procedura sarà verosimilmente gestita attraverso un’ordinanza comunale: mentre in un primo Comune il sindaco incarica la polizia municipale di gestire le cose ritrovate, in un altro potrà essere istituito un apposito ufficio “oggetti smarriti”. I vari regolamenti potranno anche differire riguardo alle cose deperibili.

Sempre secondo il Codice civile, dopo un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione, la cosa ritrovata passa nella proprietà del ritrovatore, se il proprietario non si è presentato. Se le circostanze hanno richiesto la vendita della cosa, il prezzo della stessa passa al ritrovatore. Sia il proprietario che il ritrovatore dovranno far fronte alle spese occorse.
 

Premio dovuto al ritrovatore

L’art. 930 del CC stabilisce che il proprietario deve pagare al ritrovatore un premio nella misura del 5% del valore o del ricavo della cosa; se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice.

NB: per queste disposizioni del Codice civile (art. 927 – art. 930) il possessore ed il detentore sono equiparati al proprietario.
 

Tesoro

Il Codice civile definisce come “tesoro” qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d’esser proprietario. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova; se trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto solo per effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. Questo vale anche se viene ritrovato in una cosa mobile altrui.

Attenzione: Per il ritrovamento di oggetto di interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico si applicano disposizioni di leggi speciali. Anche i diritti sulle cose ritrovate in riva al mare e su aeromobili e relitti degli stessi sono regolati secondo le disposizioni del codice navale.
 

Piccole curiosità

Il proprietario di uno sciame d’api ha il diritto di inseguirlo sul fondo altrui, deve però risarcire l’eventuale danno cagionato al fondo; qualora non lo abbia inseguito per due giorni o abbia cessato di inseguirli per due giorni, il proprietario del fondo può prenderlo e ritenerlo.
Anche gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario sul fondo altrui; fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali danni causati al fondo. Se non vengono reclamati entro 20 giorni da quando il proprietario ha avuto notizia del luogo in cui si trovano, appartengono a chi se ne è impossessato. Per quanto riguarda invece conigli e pesci che passano ad un’altra conigliera o peschiera, questi appartengono al proprietario di quest’ultima, purché non vi stati attirati con arte o frode. Questa disposizione si applica anche ai colombi, che migrano ad altra colombaia.

Situazione al
11/2016

like-512_0.png

like-512_0.png

Top