Dal 1° gennaio i fornitori di energia possono applicare dei costi per il recesso anticipato dal contratto di fornitura

Il CTCU: ci mancava anche questa!

 

Il periodo attuale è già assai complicato per molte famiglie e utenti di luce e gas che sono alle prese con la fine del mercato tutelato (per il gas la fine di questo mercato è scattata il 10 gennaio; per l’elettricità lo sarà dal prossimo 1° luglio) e con la scelta da fare di un eventuale, nuovo fornitore.

Dal 1° gennaio è scattata, infatti, un’altra novità in tema di contratti elettrici (il gas ne è per ora escluso): una delibera dell’Autorità di regolazione del settore elettrico (Arera) dello scorso 6 giugno ha previsto che i fornitori potranno applicare dall’inizio di quest’anno degli oneri (penali) di recesso anticipato per alcuni contratti di fornitura di energia elettrica. Tale facoltà vale però solo per i contratti di durata determinata (solitamente di 12 o 24 mesi) e a prezzo fisso, nonché per i contratti a tempo indeterminato qualora presentino un prezzo fisso per un certo periodo e da applicarsi limitatamente a questo arco di tempo.

I fornitori hanno l’obbligo di comunicare al cliente finale la somma di denaro richiesta per il recesso anticipato, in occasione della proposta di un’offerta di un contratto di fornitura o nel contratto medesimo; l’onere di recesso anticipato deve inoltre essere approvato specificatamente e sottoscritto dal cliente (la cd. doppia firma).

Deve inoltre essere «indicato come somma massima di denaro complessivamente dovuta», e deve essere proporzionato, cioè «non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal venditore a seguito del recesso anticipato del contratto».

L’indicazione degli eventuali oneri di recesso anticipato deve inoltre essere riportata nelle informazioni delle offerte presenti nel Portale Offerte di ARERA.

La delibera dell’ARERA stabilisce inoltre che, per qualunque tipologia di contratto, l’eventuale esercizio della facoltà di variazione unilaterale delle condizioni da parte del venditore comporta la decadenza dell’eventuale applicazione di oneri di recesso anticipato anche qualora il cliente finale receda successivamente all’applicazione della variazione medesima e prima della scadenza del contratto.

“La nuova norma, se pur limitata ad una fattispecie poco diffusa di contratti, ci trova di certo molto contrari” riassume Gunde Bauhofer, Direttrice del Centro Tutela Consumatori Utenti. “Se da un lato lo Stato sta spingendo fortemente per un mercato del tutto “libero”, dall’altro ora sta fornendo ai venditori di energia elettrica degli strumenti per legare contrattualmente a sé i propri clienti, i quali non potranno in questi casi beneficiare a pieno del mercato ‘libero’. Per i consumatori, che già faticano a comprendere a pieno i dettagli dei contratti energetici, questo sarà l’ennesimo elemento di cui tener conto nella scelta di un nuovo fornitore.”

 

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