Ecobonus 110%

Cosa e quanto si può detrarre? Il CTCU informa


L’Ecobonus 110% è stato introdotto dal decreto rilancio, che è un decreto legge; e affinché le misure in esso contenute siano definitive, bisognerà aspettare la sua conversione in legge che dovrebbe avvenire entro il 18/07/2020.


Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34), ha istituito l'Ecobonus e il Sismabonus al 110% per i lavori eseguiti dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 su condomini o  singole unitá abitative destinate ad abitazione principale.
Tali interventi dovranno garantire un miglioramento sismico degli edifici e/o una loro riqualificazione energetica portando l'edificio a due classi energetiche superiori.

I costi degli interventi potranno essere utilizzati come detrazioni fiscale ripartita in 5 anni (e non in 10 anni come previsto per gli altri interventi di risparmio energetico o di ristrutturazione) oppure come sconto in fattura con cessione del credito alla ditta che ha eseguito i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.

Ma quali sono nello specifico gli interventi „importanti“ previsti dalla normativa che consentono di godere dell'ecobonus 110%:

1. Cappotto termico e caldaie efficienti

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Tetto massimo: 60.000 €. moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione. Tetto massimo: 30.000 €. moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione. Tetto massimo: 30.000 €. comprensivo anche delle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari...), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti -Tetto di spesa: in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciasucn intervento.

2. Fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110%
Tali interventi godono dell'Ecobonus 110% a condizione che siano eseguiti contestualmente a uno degli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o  ad interventi di miglioramento sismico e nello specifico:

  • impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
  • sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo.
  • le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata in sito venga ceduta al GSE e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni.

Chi può godere di tali interventi?
Possono godere dell'Ecobonus 110% le singole unitá immobiliari adibite ad abitazione principale e i condomini, quindi sono esclusi gli interventi che interessano edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Però c'é da fare un chiarimento, infatti prime case e seconde case che si trovano in un condominio hanno diritto al superbonus 110% per tutti gli interventi di riqualificazione energeti e lavori antisismici.
 

Che risultati dovranno raggiungere i lavori di risparmio energetico?
Presupposto indispensabile per godere dell'Ecobonus 110% è che i lavori eseguiti comportino un  miglioramento della  prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L'asseverazione dovrà inoltre attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi. Tali dati dovranno essere trasmessi all'ENEA con modalità in corso di definizione.
Bisogna inoltre munirsi di un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Tale visto di conformitá viene rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e CAF. I dati relativi all'opzione scelta andranno comunicati in via telematica all'Agenzia delle Entrate secondo modalità che saranno definite successivamente.
Le spese per le attestazioni e asseverazioni rientrano nelle spese detraibili.
 

Come si utilizza l'Ecobunus 110%:
Per utilizzare l'Ecobonus sono previste 3 diverse opzioni:

  • la possibilità di fruire della detrazione fiscale del 110% in 5 anni, quindi bisognerà pagare gli interventi e i costi fino al 110% verranno recuperati tramite detrazione fiscale;
  • lo sconto in fattura anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • il credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Accanto all'Ecobonus è prevista la possibilità di cessione del credito anche per le ristrutturazioni al 50%, l’ecobonus al 65% e per il bonus facciate 90%, non solo per i nuovi lavori ma anche per quelli già fatti nel 2020.

Sismabonus 110%
Il Sismabonus 110% prevede la possibilitá di eseguire lavori di messa in sicurezza di edifici con spese sostenute dal 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, ma solo nelle  zone sismiche 1, 2, nelle quali l'Alto Adige non è contemplato.
Il consiglio del CTCU: „ per evitare, in sede di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, di decadere dal beneficio fiscale consigliamo a tutti i consumatori di prestare la giusta attenzione dei termini e modi richiesti dalla normativa  nell'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica e conservare tutta la documentazione per tutto il periodo dell'eventuale controllo fiscale“

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