Estinzione anticipata di una cessione del quinto dello stipendio

Rimborso di cospicua somma a seguito di interessante pronuncia dell'ABF
CTCU: attenzione ai conteggi, potreste avere diritto a rimborsi!


Ancora un'interessante pronuncia dell'ABF che ha riconosciuto un rimborso di 1.155 euro, a diverso titolo, ad una consumatrice associata del Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU), la quale aveva contratto nel 2008 un contratto (settennale) di cessione del quinto dello stipendio con una finanziaria, estinto poi anticipatamente nel dicembre 2013. In questo caso non si tratta solo di rimborso avente ad oggetto le ormai note “quote di commissioni e premi assicurativi non maturati”, bensì – e qui sta la novità – anche quote di TFR che la finanziaria ha incassato in più e che non avrebbe potuto incassare.
 

La questione

Forse non tutti sono al corrente che quando si accende una cessione del quinto dello stipendio, la società finanziaria, a garanzia del regolare rimborso del prestito, si fa cedere dal debitore-dipendente, con un'apposita clausola contrattuale, anche il TFR (trattamento di fine rapporto) maturato. Richiede, inoltre, di norma la sottoscrizione di un'assicurazione rischio vita e/o rischio impiego che garantisca, in caso di mancato pagamento, la copertura dell'importo ancora dovuto eventualmente eccedente il TFR cumulato. 
Capita così che nel momento in cui il dipendente lasci o perda, per qualsiasi motivo, il proprio posto di lavoro, il datore di lavoro, che stava effettuando le trattenute mensili in busta paga della cessione dello stipendio, debba versare alla finanziaria anche il TFR maturato sino a quel momento. 
 

Il caso seguito dal CTCU

Nel caso seguito dal CTCU e che ha portato alla decisione dell'ABF menzionata, in occasione della liquidazione dell'ultima busta paga a dicembre 2013, l'ex datore di lavoro della dipendente aveva provveduto a trasferire alla società Prestitalia la somma di € 2880 a titolo di TFR. La finanziaria, anziché provvedere a trattenere solo la somma che sarebbe stata “dovuta” per estinguere anticipatamente il prestito, provvedeva ad utilizzare la stessa somma a copertura “anticipata” delle 19 rate mensili che ancora rimanevano da saldare in relazione allo stesso finanziamento, incamerando così anche anticipatamente gli interessi sulle rate a scadere e senza rimborsare le quote-parti delle commissioni recurring, come dovuto (e come previsto dall'art. 125-sexies del Testo Unico Bancario). Dopo il reclamo inoltrato alla finanziaria dal CTCU, rimasto senza risposta soddisfacente, la questione era stata sottoposta all'ABF. L'Arbitro ha dato ragione alla cliente, decidendo il rimborso a suo favore della somma complessiva di € 1155,89.
 

Il consiglio del CTCU

“Il caso – afferma Walther Andreaus, direttore del CTCU – dimostra ancora una volta come si debba stare attenti e sottoporre sempre al controllo di un esperto indipendente i calcoli di estinzione anticipata di finanziamenti, in particolare di cessioni del quinto dello stipendio o della pensione. Moltissimi sono stati (ma lo sono anche tutt'ora), i contratti di questo tipo conclusi anche localmente negli anni passati da operai, dipendenti e pensionati nella nostra regione. Spesso si tratta di contratti-capestro ad interessi solo in apparenza vantaggiosi, ma nei quali si finisce per pagare anche profumate commissioni e costi accessori che fanno lievitare il costo effettivo del prestito fino al 18/20%. Per non parlare della sorpresa legata al mancato percepimento del TFR in caso di perdita del posto o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.”

Nel contesto diventa interessante anche una recente sentenza del Giudice di Pace di Bolzano, la quale ha dichiarato illegittime in quanto vessatorie le spese istruttorie di un finanziamento. Qui si aprono nuove prospettive per i consumatori.

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