La Cassazione: le compagnie assicurative non possono rallentare i pagamenti delle polizze caso morte

Richieste vessatorie ai beneficiari, in contrasto con i principi della tutela del consumatore

Molte persone hanno stipulato negli anni scorsi una polizza vita cd. “caso morte”. Questo tipo di polizza obbliga la compagnia assicuratrice a versare ai beneficiari un determinato capitale nel caso di morte dell'assicurato. In teoria, il beneficiario deve comunicare alla compagnia il decesso, ed entro trenta giorni dalla richiesta la compagnia deve liquidare allo stesso il capitale. La realtà risulta spesso, purtroppo, ben diversa: le compagnie accettano la richiesta solo se presentata tramite apposito modulo. Compilato e spedito detto modulo, la compagnia richiede di solito altri documenti: di norma bisogna fornire la cartella clinica, il testamento, la lista degli eredi e l'originale del contratto. Le compagnie motivano tali richieste rimandando alle condizioni generali di contratto. Con richieste ulteriori, le compagnie riescono a ritardare notevolmente il processo di liquidazione delle somme dovute. I 30 giorni previsti per una normale liquidazione del capitale diventano, spesso, vari mesi.

Tale modus operandi è stato ora vietato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 17024/2015, ha dichiarato nulle le relative clausole contrattuali. La Corte ha sentenziato che un consumatore non può essere obbligato a comunicare mediante uno specifico modulo, poiché ciò viola il principio della libertà di forma delle comunicazioni. Il beneficiario, inoltre, non è obbligato a rivolgere la sua richiesta all'ufficio competente interno alla compagnia, e le compagnie non hanno più il diritto di richiedere la cartella clinica. Il beneficiario deve soltanto comprovare la morte dell'assicurato, mentre l'obbligo di provare un'eventuale esclusione della copertura assicurativa è in capo alla compagnia assicuratrice.

Inoltre, le compagnie non possono richiedere il testamento o la dichiarazione di eredità, poiché il diritto alla riscossione del capitale del beneficiario non è legato al diritto all'eredità, rendendo superfluo un simile onere. Il beneficiario, infine, non è tenuto a consegnare l'originale della polizza, poiché la compagnia assicuratrice può constatare l'identità del beneficiario senza troppe difficoltà. Come ha concluso la Corte suprema, le clausole dichiarate nulle non avevano alcun reale vantaggio per l'assicuratore, se non quello di “frapporre formalistici ostacoli al pagamento dell'indennizzo”.

La decisione è rilevante anche in quanto comprende principi applicabili anche a tipi di polizza diversi da quelli del ramo vita. Al CTCU si conoscono molti casi in qui le compagnie continuano a richiedere documentazione non necessaria, per protrarre la liquidazione del sinistro. Questa sentenza lascia sperare che le clausole ritenute vessatorie spariscano dai contratti e che i consumatori ottengano le liquidazioni delle somme in tempi più rapidi.

Il CTCU ricorda che è a disposizione dei consumatori anche un servizio di consulenza dedicato per il Settore assicurativo e della previdenza (tel. 0471-975597).

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