Pronto Consumatore gennaio/febbraio 2024

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Bollettino d'informazione del Centro Tutela Consumatori Utenti - supplemento al n. 01/08

La versione integrale cartacea del Pronto Consumatore viene recapitata gratuitamente via posta ai soci del CTCU oppure è disponibile in formato PDF. Le seguenti news sono un estratto.

 

 

 

Cos’è la nuova ingegneria genetica?

Nella maggior parte dei casi, la “vecchia” ingegneria genetica produce organismi transgenici: geni di organismi viventi di una determinata specie vengono trasferiti nelle cellule di una specie non imparentata. Le tecniche utilizzate a tale scopo, mediante un vettore o un cannone genico non sono mirate, vale a dire che i nuovi geni vengono incorporati nel genoma in un punto casuale.

Nei nuovi metodi di editing del genoma viene introdotto nella cellula bersaglio, ad esempio mediante la cosiddetta “forbice molecolare” (tecnica CRISPR/Cas), un enzima (l’enzima Cas9) assieme a un RNA-guida. Possedendo una struttura simile al punto del genoma che si intende modificare, l’RNA-guida si aggancia esattamente in quel punto, nel quale l’enzima Cas9 deve tagliare i due filamenti di DNA. In questo sito può ora avvenire una “autoriparazione” spontanea della cellula, si può volutamente rimuovere un segmento di DNA o inserirne uno nuovo per modificare le caratteristiche dell’organismo bersaglio. In questo modo è possibile alterare i geni, silenziarli o potenziarne l’effetto, modificando così le caratteristiche dell’organismo bersaglio. I nuovi metodi di editing genetico mirano principalmente a produrre piante cisgeniche – ossia non contenenti geni appartenenti a specie diverse.

In base all’attuale legislazione europea sull’ingegneria genetica, gli organismi geneticamente modificati (OGM) devono essere sottoposti a una procedura di autorizzazione comprendente una valutazione dei rischi, devono essere etichettati come “geneticamente modificati” ed essere tracciabili.

Nell’estate del 2023 la Commissione Europea ha presentato tuttavia una proposta di deregolamentazione per le piante prodotte con l‘ausilio di nuove tecniche di ingegneria genetica. Secondo tale proposta, in futuro le rigide regole concernenti gli OMG non sarebbero più applicabili alle piante NGT della categoria 1 (NGT = New Genomic Techniques, nuove tecniche genomiche), per le quali non sarebbero più necessari né un procedimento di ammissione, né un’analisi del rischio né l’etichettatura sul prodotto finale. Di conseguenza, i consumatori non sarebbero più in grado di distinguere tra alimenti privi di OGM e alimenti geneticamente modificati appartenenti alla categoria NGT-1. Pertanto non disporrebbero più della libertà di scelta.

La decisione sulla pianificata deregolamentazione è attesa per le prossime settimane o mesi. Per dire NO alla proposta della Commissione Europea di deregolamentazione della nuova ingegneria genetica: cliccate sul seguente link https://www.ig-saatgut.de/#mitmachaktion, da dove sarà possibile mandare una e-mail ai deputati del Parlamento Europeo.

 

 

Coaching online: le trappole in agguato

Non c’è alcun dubbio che gli auto-proclamati “coach” siano molto abili nell’attirare clienti sui social media utilizzando semplicemente delle frasi ad effetto e promettendo di svelare i segreti per realizzare i propri sogni.

Solitamente chi prosegue cliccando sul link indicato nella pubblicità viene reindirizzato ad un modulo per poter concordare un appuntamento telefonico nel quale poter ricevere ulteriori informazioni. All‘appuntamento telefonico viene spiegato poi all‘interessato che i coaching video e gli incontri su zoom sarebbero talmente all’avanguardia da garantire dei guadagni per migliaia di euro al mese.

In seguito, ai consumatori convinti a procedere, viene inviato via email un ulteriore link, con le istruzioni per il pagamento dei video e gli incontri zoom (si parla di cifre che vanno da circa 3.000,00 € a 13.000,00 €).

Come spesso accade però “non tutto è oro quel che luccica”. Una volta pagato, i neo-aderenti scoprono che, in realtà, il fantomatico segreto per guadagnare consiste sostanzialmente nell’attirare altri malcapitati nella piattaforma per seguire i coaching video.

Chi a questo punto tenta di esercitare il diritto di recesso se lo vede rifiutare, con la giustificazione di aver spuntato una casella che lo escludeva in fase di acquisto o perché non sarebbe previsto per il prodotto digitale acquistato.

Per questo motivi, si consiglia di valutare con estrema attenzione e la necessaria diffidenza tale genere di offerte.

I consumatori interessati trovano ulteriori consigli a riguardo al seguente link: https://www.consumer.bz.it/it/coaching-online-le-trappole-agguato

 

 

Quali sono i benefici delle verdure invernali?

Gli ortaggi più o meno resistenti al gelo e che possono essere raccolti anche in inverno grazie alla loro resistenza al freddo (in alcuni casi persino a temperature inferiori allo zero), sono conosciuti come verdure invernali: vanno sotto questo nome i vari tipi di cavolo come il cavolo riccio, il cavolo rosso, la verza e i cavoletti di Bruxelles, ortaggi a radice e a tubero come la pastinaca, il topinambur, la rapa rossa, la scorzonera, il cavolo rapa e il sedano rapa, ortaggi a foglia come la valerianella, la cicoria, l’insalata pan di zucchero, la lattuga asiatica e il porro invernale.

Le verdure invernali sono ricche di ingredienti benefici per la salute. Il cavolo riccio, ad esempio, è noto per il suo elevato contenuto di vitamina C. La cicoria e l’insalata pan di zucchero forniscono invece amaricanti, che favoriscono la digestione. La rapa rossa è ricca di fibre e i vari tipi di cavoli contengono invece glucosinolati (glicosidi dell’olio di senape), che vantano proprietà antitumorali.

A differenza della verdura importata, le verdure invernali locali non vengono trasportate attraverso mezzo mondo su strada, in aereo o per mare. La coltivazione di ortaggi invernali all’aperto comporta infine anche un consumo di energia molto ridotto rispetto alla coltivazione di lattuga, pomodori e ortaggi simili in serre riscaldate (mediante combustibili fossili) durante la stagione fredda. Inoltre, le emissioni di gas serra dannose per il clima sono molto più basse quando si coltiva all’aperto anziché in serra.

 

 

Saldi di fine stagione: i consigli del CTCU

Il 13 gennaio, in quasi tutti i Comuni dell'Alto Adige hanno preso il via i saldi invernali. Il CTCU ricorda che possono essere sì ribassati i prezzi dei prodotti, ma non i diritti dei consumatori.

Anche per l’acquisto di prodotti in svendita valgono i seguenti diritti: devono essere privi di difetti e corrispondere alle indicazioni pubblicitarie; un prodotto che presenti, un vizio (senza che tale vizio fosse stato evidenziato dal negoziante e compensato con un ulteriore ribasso di prezzo), va riparato oppure sostituito con un prodotto equivalente esente da vizi; nel caso in cui ambedue i rimedi non siano praticabili, il contratto d'acquisto deve essere risolto: il consumatore ha diritto a restituire il prodotto al commerciante e questi deve restituirgli il prezzo pagato in contanti (attenzione: no al buono spesa!).

Tutti gli esercizi commerciali sono obbligati ad accettare pagamenti tramite POS (carte di credito, prepagate o bancomat).

Ecco i nostri consigli:

  • pensate in anticipo a ciò che vi potrebbe servire, segnandolo in una “lista dei desideri”;
  • i prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di tutti gli acquirenti senza distinzione alcuna, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino ad esaurimento delle scorte;
  • controllate i cartellini dei prezzi che potrebbero essere stati scambiati;
  • conservate accuratamente lo scontrino di cassa o la fattura;
  • i commercianti non sono tenuti a ritirare i prodotti che non risultino difettosi;
  • il cliente può presentare reclamo, anche in un momento successivo all'acquisto, per qualsiasi vizio o imperfezione che non siano stati segnalati espressamente dal negozio al momento dell'acquisto. La garanzia per eventuali difetti del prodotto è valida due anni a partire dalla data dell'acquisto. Nei primi 12 mesi dall'acquisto l'onere di provare che il difetto non era presente al momento della vendita, è a carico del venditore.

Le date a colpo d'occhio:
L‘inizio delle svendite è fissato per il 13 gennaio 2024 e la fine per il 10 febbraio 2024. Nei comuni turistici le vendite di fine stagione inizieranno invece con il 24 febbraio 2024 e termineranno il 23 marzo 2024.

 

 

Quanto costa effettivamente il mio conto corrente?

È una domanda alla quale pochi di noi saprebbero rispondere ad occhi chiusi. Tuttavia, l'informazione non è difficile da ottenere: i costi sono elencati in dettaglio nell'ultimo estratto conto dell'anno.
Le spese dell'anno precedente sono suddivise per categoria, ad esempio spese fisse, spese per prelievi con bancomat, ecc. La tipologia e gli importi delle spese sono quelli previsti dalle condizioni economiche del contratto di conto corrente.
Grazie al riepilogo di spesa nell‘estratto conto di dicembre è possibile valutare anche l'andamento dei costi nel corso degli anni.
Per un eventuale cambio di conto corrente, basta incaricare la nuova banca ad effettuare il passaggio. Questa ha per legge 12 giorni lavorativi per effettuare il passaggio dalla banca uscente; in caso di ritardi il cliente può chiedere un indennizzo.
Suggerimento: per i pensionati con una pensione lorda inferiore a 1.500 euro/mese esiste un „conto base gratuito“ che permette un certo numero di operazioni all‘anno.

 

 

Buoni d’acquisto: la data di scadenza indicata è vincolante?

Se sul buono di acquisto non viene indicata alcuna data di scadenza si presume un "periodo di prescrizione" (del credito) di dieci anni. Tuttavia, vi sono pareri diversi che ritengono che i buoni siano equivalenti al contante e che quindi non possano "scadere". Da questo punto di vista, però, diventa problematico far valere il proprio diritto, perché se il commerciante non riconosce la validità del buono, si dovrebbe sottoporre la questione al giudice (e molto spesso, come facile immaginare, non ne vale la pena).

D'altra parte, se sul buono viene indicata una data di scadenza, questa viene considerata come "concordata tra le parti" ed è pertanto valida.

Suggerimento: se non si riesce a riscattare un buono per tempo, è meglio contattare il commerciante che l’ha rilasciato, prima della data di scadenza, al fine di far prolungare la durata del buono.

Far segnare informazioni dettagliate sul voucher (chi, cosa, quando, dove, come, ...) aiuta ad evitare spiacevoli inconvenienti in seguito.

 

 

Il nuovo canale WhatsApp del CTCU

Recentemente il CTCU ha lanciato un nuovo canale “WhatsApp” dedicato ai consumatori. I consumatori potranno accedere ora a tutte le notizie e le informazioni del Centro Tutela Consumatori Utenti direttamente dal loro smartphone, senza dover visitare il nostro sito internet o fare lunghe telefonate. Basterà seguire il canale Whats-App del CTCU per ricevere una notifica con le ultime informazioni direttamente su "WhatsApp”, e restare così costantemente aggiornati sui propri diritti da consumatori.

Per ricevere il nostro materiale informativo seguite il nostro canale VZS-CTCU all'indirizzo: https://whatsapp.com/channel/0029VaDDs5oJP215x3EtKk1G.

 

 

Dal 1° gennaio i fornitori di energia possono applicare dei costi per il recesso anticipato dal contratto di fornitura
Il CTCU: ci mancava anche questa!

Il periodo attuale è già complicato per molte famiglie e utenti di luce e gas che sono alle prese con la fine del mercato tutelato (per il gas la fine di questo mercato è scattata il 10 gennaio; per l’elettricità lo sarà dal prossimo 1° luglio) e con la scelta da fare di un eventuale, nuovo fornitore.

Una delibera dell’Autorità di regolazione del settore elettrico (Arera) dello scorso 6 giugno ha previsto che i fornitori di energia elettrica potranno applicare dall’inizio di quest’anno degli oneri (penali) di recesso anticipato per alcuni contratti di fornitura di energia elettrica. Tale facoltà vale però solo per i contratti di durata determinata (solitamente di 12 o 24 mesi) e a prezzo fisso, nonché per i contratti a tempo indeterminato qualora presentino un prezzo fisso per un certo periodo e da applicarsi limitatamente a questo arco di tempo. I contratti del gas ne sono per ora esclusi.

I fornitori hanno l’obbligo di comunicare al cliente finale la somma di denaro richiesta per il recesso anticipato, in occasione della proposta di un’offerta di un contratto di fornitura o nel contratto medesimo; l’onere di recesso anticipato deve inoltre essere approvato specificatamente e sottoscritto dal cliente (la cd. doppia firma).

L’indicazione degli eventuali oneri di recesso anticipato deve inoltre essere riportata nelle informazioni delle offerte presenti nel Portale Offerte di ARERA.

La delibera dell’ARERA stabilisce inoltre che, per qualunque tipologia di contratto, l’eventuale esercizio della facoltà di variazione unilaterale delle condizioni da parte del venditore comporta la decadenza dell’eventuale applicazione di oneri di recesso anticipato anche qualora il cliente finale receda successivamente all’applicazione della variazione medesima e prima della scadenza del contratto.

 

 

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