Dal 12 gennaio 2005, il rispetto dei criteri di risparmio energetico in edilizia è divenuto obbligatorio. Il 1. luglio 2020 (Delibera della Giunta Provinciale n. 235 del 31 marzo 2020) sono entrati in vigore nuovi requisiti minimi.
Con il decreto del Presidente della Provincia del 18 marzo 2025, n. 6, sono entrati in vigore il 21 marzo 2025 i nuovi requisiti minimi energetici per i nuovi edifici. Tali requisiti riguardano l’involucro edilizio, l’efficienza energetica complessiva e l’utilizzo di energie rinnovabili.
Limiti di energia e di emissioni
Per i nuovi edifici residenziali devono essere rispettati i limiti previsti per la classe CasaClima A. In dettaglio, ciò significa:
- Efficienza Energetica Involucro: max. 30 kWh per metroquadro all’anno
- Fabbisogno Energia Primaria totale: max. 150 kWh per metroquadro all’anno
- Emissioni complessive di CO2: max. 30 kg CO2 eq per metroquadro all’anno
- Emissioni in loco di CO2 da combustibili fossili max: 30 kg CO2 eq per metroquadro all’anno
Questi valori vengono determinati nell’ambito del calcolo CasaClima.
A partire dal 2030, tutti i nuovi edifici dovranno essere realizzati come edifici a emissioni zero. I relativi limiti e requisiti sono riportati nell’allegato 1 del decreto.
Fabbisogno totale di energia primaria
Il fabbisogno totale di energia primaria deve essere coperto per almeno il 60% da energie rinnovabili.
Il requisito non è richiesto nel caso in cui l’edificio copre il suo fabbisogno termico mediante pompa di calore elettrico o teleriscaldamento efficiente.
Ciclo di vita
A partire dal 1° gennaio 2028, per tutti i nuovi edifici con una superficie utile netta riscaldata superiore a 1.000 m² deve essere calcolato e indicato nel certificato CasaClima il potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita (GWP).
Valore limite: 1.000 kg CO2eq/m2 di superficie netta riscaldata
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Il fabbisogno di energia elettrica deve essere coperto, per almeno 50 Watt per metro quadrato di superficie coperta (esclusi gli edifici accessori), tramite impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili installati sull’edificio o sui suoi annessi.
Qualora ciò non sia possibile, in tutto o in parte, per motivi tecnici, almeno il 65% del fabbisogno totale di energia primaria deve essere coperto da fonti di energia rinnova-bile.
In ogni caso, deve essere installato un impianto con la massima potenza tecnicamente possibile per coprire il fabbisogno di energia elettrica, e l’eventuale mancato rispetto dei requisiti minimi deve essere giustificato tramite una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato. Se il rendimento solare specifico nel sito dell’edificio è inferiore a 800 kWh/a/kWp, questi requisiti minimi non si applicano. I requisiti si intendono sodisfatti indipendentemente dalla superficie edificata se la potenza installata è superiore a 19 kWp.
Requisiti per i sistemi edilizi
Se tecnicamente ed economicamente fattibile, i nuovi edifici devono essere dotati di dispositivi autoregolanti per il controllo separato della temperatura in ogni ambiente o in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’edificio.
Inoltre, i nuovi edifici plurifamiliari devono essere dotati dei seguenti sistemi:
- Un sistema per il monitoraggio elettronico continuo e la misurazione del consumo di calore, che informa il proprietario o l’amministrazione quando il consumo cambia significativamente o è necessaria una manutenzione.
- Funzioni di regolazione efficaci che garantiscono una produzione, distribuzione, accumulo e utilizzo ottimali dell’energia.
- Un sistema con la capacità di reagire a segnali esterni per adattare in modo flessibile il consumo energetico.
I requisiti relativi alla regolazione della temperatura e alla dotazione degli edifici plurifamiliari con vari sistemi tecnici non devono essere rispettati se l’analisi costi-benefici, presentata in una relazione tecnico-economica, risulta negativa.
Infrastruttura per la mobilità elettrica
Per i nuovi edifici residenziali con più di tre posti auto devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- Un posto auto su cinque deve essere dotato di un punto di ricarica.
- Almeno il 50% dei posti auto deve esser predisposto per la posa del pre-cablaggio.
- Per i restanti posti auto deve essere prevista un’infrastruttura di canalizzazione (codotti per cavi elettrici), per permettere in futuro l’installazione di punti di ricarica per auto elettriche o biciclette elettriche.
- devono essere realizzati almeno due posti bici per ogni unità abitativa nella zona climatica E e almeno un posto bici per unità abitativa nella zona climatica F.
Questi requisiti si applicano solo se i posti auto si trovano all’interno dell’edificio o adiacenti ad esso.
I requisiti non si applicano se l’infrastruttura necessaria dipende da una microrete isolata e l’attuazione causerebbe gravi problemi per il sistema energetico locale o comprometterebbe la stabilità della rete. In tal caso, l’esenzione deve essere giustificata con una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico qualificato o una tecnica qualificata.
Requisiti per gli elementi costruttivi
I singoli elementi costruttivi dei nuovi edifici devono rispettare i valori limite del coefficiente di trasmittanza termica (valori U) e i requisiti di protezione dal surriscaldamento estivo.
Secondo il decreto si applicano i seguenti requisiti minimi:
Limiti valore U espresso in W/m²K per edifici nella zona climatica E
Strutture verticali opache verso esterno: 0,28
Strutture orizzontali opache della pavimentazione: 0,29
Strutture orizzontali opache del tetto: 0,24
Serramenti e facciate trasparenti: 1,4 (i valori per finestre si riferiscono a una finestra standard a due battenti, delle dimensioni di 1.230 x 1.480 mm)
Limiti valore U espresso in W/m²K per edifici nella zona climatica F
Strutture verticali opache verso esterno: 0,26
Strutture orizzontali opache della pavimentazione: 0,28
Strutture orizzontali opache del tetto: 0,22
Serramenti e facciate trasparenti: 1,0 (i valori per finestre si riferiscono a una finestra standard a due battenti, delle dimensioni di 1.230 x 1.480 mm)
Il valore U è l’indicatore per misurare la perdita di calore degli elementi strutturali di un edificio, il quale viene calcolato in base ai materiali utilizzati. Più basso è il valore U, minore l’energia dispersa attraverso l’elemento costruttivo analizzato. |
I dati climatici dei Comuni di Alto Adige si trova nel decreto del Presidente della Provincia del 18 marzo 2025, n.6, allegato 4.
Limiti per la protezione termica estiva
Per gli elementi opachi vale quanto segue:
Zona climatica E: è richiesto il rispetto di uno sfasamento termico minimo di 9 ore – le porte sono escluse da questo requisito.
Zona climatica F: nessun requisito.
Per gli elementi trasparenti vale quanto segue:
Se l’elemento trasparente non è dotato di una schermatura mobile esterna, in entrambe le zone climatiche (E e F) deve essere rispettato il valore limite del fattore totale di trasmissione solare ggl+sh, pari a 0,22, per elementi vetrati orientati da est a ovest passando per sud.
Rilascio del certificato CasaClima
La Certificazione CasaClima è richiesta per tutti gli edifici di nuova costruzione. Il certificato CasaClima è rilasciato dall’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima e deve essere presentato all’autorità competente prima del rilascio del certificato di agibilità.
La documentazione necessaria deve essere trasmessa all’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima dal tecnico incaricato dal committente, prima dell’inizio dei lavori. Dopo la comunicazione della fine dei lavori e la presentazione di tutta la documentazione richiesta, l’Agenzia rilascia il certificato CasaClima entro 60 giorni.
La richiesta può essere presentata solo da un tecnico/una tecnica qualificato/a.
La Certificazione CasaClima ha una validità di 10 anni dalla data di emissione, e, in caso di intervento che modifichi il rendimento energetico in modo sostanziale, deve essere aggiornata. Se non sono stati effettuati interventi, il proprietario/la proprietaria o l’amministratore/l’amministratrice può richiedere il rinnovo del certificato CasaClima, dopo la sua scadenza, mediante un’apposita autodichiarazione.
Costi
Oltre ai costi per il calcolo CasaClima da parte di un tecnico abilitato, nonché per l’adeguamento degli elaborati progettuali (differenziazione cromatica, polilinee, dettagli costruttivi), per i calcoli particolareggiati e per la foto-documentazione, i costi da sostenere variano a seconda della singola situazione. Per avere un quadro chiaro dei costi è utile farsi rilasciare un’offerta scritta.
Inoltre, l’Agenzia CasaClima applica dei costi per il certificato CasaClima e per la certificazione.
I prezzi variano in base al tipo di intervento e alla dimensione dell’edificio. L’elenco completo delle tariffe è disponibile al seguente link: www.agenziacasaclima.it
Ulteriori informazioni:
www.centroconsumatori.it
www.agenziacasaclima.it
www.provincia.bz.it