Gestire un guardaroba: Quali responsabilità?

Parte 1 - Deposito/custodia di cose in albergo

La norma di riferimento è quella dell‘art. 1784 c.c. sulla responsabilità per cose date in custodia, consegnate all‘albergatore e gli obblighi relativi, nell‘ambito del contratto di deposito.

Il principio generale che si può ricavare da queste norme è che „la responsabilità dell’albergatore è illimitata, quando le cose gli sono state consegnate in custodia (o ai suoi dipendenti) oppure quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l‘obbligo di accettare“ – „L’albergatore ha inoltre l’obbligo di accettare le carte valori, il danaro contante e gli oggetti di valore (pellicce, gioielli, macchine fotografiche, cellulari ecc...); può rifiutarsi di riceverli solo se si tratti di oggetti pericolosi o che abbiano valore eccessivo o natura ingombrante“.

Tale principio si applica anche ad altri soggetti diversi dall’albergatore, come ad es. ai titolari (imprenditori) di case di cura, di stabilimenti di pubblici spettacoli, di stabilimenti balneari, di pensioni, trattorie, parrucchiere, campings, collegi e simili.

Non è invece applicabile alle autorimesse e ai pubblici caffè (Cassazione 27.5.1982 n.3288); a queste categorie si applicano invece le norme, peraltro simili, sul deposito in generale – vedi parte II.

N.B. Vi sono sentenze della Cassazione che affermano in maniera piena la responsabilità dell‘albergatore e sentenze della Cassazione che tendono a escludere la responsabilità dello stesso, in particolari casi.

C‘è ad es. responsabilità piena dell‘albergatore quando la consegna di una cosa avvenga in un contesto e con modalità che dimostrino inequivocabilmente la finalità di custodia; es. una signora che consegni la pelliccia al cameriere perché venga portata in guardaroba e poi la pelliccia venga rubata.

In un altro caso invece la Cassazione ha ritenuto non sussistere la responsabilità dell‘albergatore e precisamente nel caso in cui il cameriere di un ristorante, sprovvisto di guardaroba, aveva appeso la pelliccia - poi sparita – di una cliente ad un appendiabiti: in questo caso, il cameriere si era limitato a prestare alla signora una cortesia e l’abito avrebbe potuto restare nella sfera di controllo e vigilanza della cliente, anche con riguardo al luogo dove l‘appendiabiti era situato.

Da queste ed altre pronunce della Cassazione sembra potersi ricavare che:

  • vi è sicuramente responsabilità dell’ albergatore quando vi è un guardaroba, adibito al deposito e alla custodia dei vestiti. Chi prende in consegna la cosa è responsabile del danno che il proprietario della cosa subisce (danneggiamento, furto).
  • Vi è pure responsabilità dell’albergatore quando non c’è guardaroba, l’albergatore accetti in consegna la cosa o gli abiti del cliente per depositarli in un attaccapanni posto in luogo non direttamente controllabile dal cliente, ma pur sempre posto all‘interno dei locali dell‘esercizio;
  • Sembra esserci invece una limitazione di responsabilità dell’albergatore e quindi un concorso di colpa del cliente quando il cliente chieda all‘albergatore o ad un suo dipendente il favore di appendere l‘abito ad un attaccapanni, posto in un luogo facilmente controllabile ed accessibile dal cliente stesso.
  • Non c‘e responsabilità dell’albergatore nel caso in cui le cose del cliente rimangano e possano rimanere sotto al diretta vigilanza dello stesso, ad es. quando vengono lasciate sullo schienale di una sedia adiacente a quella dove si siede il cliente oppure su di una panca vicino al tavolo di consumazione del pranzo.

Parte II: Deposito/custodia di cose in occasione di feste o raduni - es. feste di maturità

Per tali casi si applicano le norme sul deposito in generale – art. 1766 e seg. Cod. civ. L’art. che ci interessa in particolare è l’art. 1768 c.c. che prevede che il „depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia“.

L‘obbligo di custodia implica la conservazione materiale della cosa, preservandola dal pericolo di sottrazione, distruzione o danneggiamento e mantenendola nello stato in cui si è ricevuta.

Quindi anche chi organizza una festa, quale ad es. quella del ballo di maturità, si assume una responsabilità riguardo ai possibili danni (danneggiamenti o furto) che le cose affidate all‘organizzazione dai clienti del ritrovo – es. presso un guardaroba - possono subire ad opera della stessa organizzazione o di terzi.

A nulla rileva che gli organizzatori provvedano ad esporre un cartello con il quale si esonerano da qualsiasi responsabilità per furto o danneggiamento delle cose loro affidate. Essi rispondono comunque in maniera piena ed illimitata.

Se il deposito è gratuito la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

Non così invece nel caso il furto o il danneggiamento avvenga quando la cosa sia sotto la vigilanza ed il diretto controllo del proprietario, pur all‘interno dei locali della festa. In questo caso la colpa potrà essere addebitata allo stesso proprietario e non all‘organizzazione.

Situazione al
11/2016

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