Incidente nel parcheggio condominiale: chi paga?

Attenzione alle esclusioni di copertura per sinistri in aree private


I siti che confrontano le polizze assicurative si stanno diffondendo a macchia d'olio, e i consumatori sono facilitati nel confronto dei costi dei vari prodotti offerti, fra i quali anche le polizze rc auto. In questo settore è tuttavia importante essere accorti, in quanto alcuni portali tendono a pubblicizzare poche compagnie, e a causa delle offerte al ribasso, in alcune polizze potrebbero esservi anche clausole cd. di esclusione (o di limitazione responsabilità) nascoste.

Di recente una consumatrice ci ha chiesto aiuto per un caso interessante: la sua compagnia di assicurazione le aveva rifiutato il pagamento di un sinistro vs terzi danneggiati, spiegando che lo stesso non trovava copertura nella polizza, in quanto verificatosi su area privata. La signora aveva causato un danno a cose di proprietà di terzi alla guida del proprio veicolo e il sinistro era avvenuto nel garage del condominio.

Secondo quanto disposto dal Codice delle assicurazioni (D.lgs 209/2005), le polizze rc auto coprono, di norma, i danni arrecati a terzi su aree pubbliche e su quelle equiparate. Sono considerate “equiparate” le aree in cui circola un numero illimitato di persone, come parcheggi e garage situati in centri commerciali e luoghi simili. Mentre i garage di un condominio, in comproprietà dei condomini, oppure parcheggi chiusi con cancelli, sbarre o quant'altro, sono accessibili soltanto a determinate persone, e non a tutti. Simili situazioni possono essere alquanto problematiche, si pensi solo al caso di un incidente in cui vi siano feriti (magari anche gravi) o danni rilevanti a cose.

In Italia, ogni giorno milioni di automobilisti effettuano manovre e circolano su parcheggi e garage privati: in presenza di clausole contrattuali escludenti il risarcimento, simili circostanze non sarebbero coperte e quindi assicurate!

A tal riguardo riteniamo opportuno un intervento normativo che estenda la copertura obbligatoria per legge a tutti i danni causati da un veicolo a motore, anche in aree private.


Il consiglio del CTCU

Controllare bene la documentazione contrattuale prima di stipulare una polizza rc-auto (trovate la relativa indicazione vicino al simbolo dell'ombrello). Sono, infatti, molte le compagnie che offrono coperture più estese, risarcendo – oltre a ciò che è già previsto per legge – anche i danni che si dovessero verificare per transiti e manovre in aree private. Pertanto nella scelta della polizza non andrebbe considerato solo il prezzo che vi viene proposto.

Per controllare una polizza già in essere, bisogna dare una controllata alle relative condizioni contrattuali, laddove viene specificato l'oggetto dell'assicurazione. Nel caso in cui le aree private siano escluse dalla copertura (ciò potrebbe anche avvenire in modo indiretto, nel senso che vengono citate come assicurate soltanto “aree pubbliche ed equiparate”), si può provare a far includere nell'oggetto del contratto anche le aree private, dicendosi disposti a pagare un sovrapprezzo.

Nel caso in cui invece la compagnia non fosse disponibile a venir incontro a tale richiesta, il nostro consiglio è quello di valutare il cambio di assicurazione alla prossima scadenza del contratto, ovviamente in base alle proprie necessità.

Maggiori informazioni presso il CTCU e le sue sedi periferiche.

 

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