Rapporto fra avvocati e clienti

1) PRIMA CONSULENZA E CONFERIMENTO DI MANDATO: nel momento in cui vi recate da un avvocato verificate le Vostre reali necessità e chiedeteVi se avete bisogno di un consiglio su come muovervi o affrontare un problema (e quindi in questo caso potrete risolvere il Vs. rapporto con il legale facendovi rilasciare un semplice parere a voce o scritto o una cd. prima consulenza) oppure se avete bisogno di un’assistenza prolungata (scambio di corrispondenza con la controparte, trattative extragiudiziali, trattazione vera e propria di una causa), per la quale dovete rilasciare all’avvocato apposito mandato scritto. La differenza è importante ed è bene chiarirlo subito con il professionista, in quanto anche il dire all’avvocato “sì, sì faccia pure quello che ritiene più opportuno” può costituire già un conferimento di mandato, con relativi costi: lo “studio della controversia” costituisce già un primo elemento per il professionista per poter richiedere un’onorario. Per evitare equivoci ed arrabbiature finali, insistete da subito per il rilascio di un preventivo, anche solo “di massima” e scritto dei costi dell’intervento del Vs. legale. Anche se solo indicativo, servirà comunque a responsabilizzare l’avvocato nel senso che questi dovrà almeno informarVi nel caso in cui i costi del suo intervento si dovessero rivelare superiori a quanto preventivatoVi.

2) SE DECIDETE DI AVVIARE LA CAUSA. L’avvio di una causa (o processo) o il resistere in giudizio contro qualcuno che Vi ha chiamato davanti ad un giudice è sempre una scelta “congiunta” fra cliente ed avvocato. Se siete insicuri, prima di affrontare i costi, ahimè sempre alti, di un processo, vagliate la possibilità di consultare, nella forma di una prima consulenza (vedi sopra) anche un secondo avvocato, per sentire un diverso parere sul Vs. problema. Im­portante è che l’avvocato Vi fornisca anche una valutazione sulle probabilità di successo di una Vs. eventuale azione. L’obbligo di informare il cliente sulle possibilità di successo della causa che intende promuovere rappresenta un aspetto particolare del dovere di diligenza del codice deontologico dell’avvocato. Diffidate comunque di chi Vi promette “vittoria sicura”, meglio partire da un “50 a 50”, per non illudersi troppo e avere poi tristi sorprese. Sappiate in ogni caso, che è molto difficile, anche per il miglior avvocato della piazza, stabilire a priori le reali possibilità di vittoria in una causa: troppe sono le “variabili” che possono incidere su di un processo (le argomentazioni giuridiche non sempre certe e univoche, l’impostazione sbagliata di un processo, le prove testimoniali e documentali) e poi alla fine, ciò che conta, è sempre il pronunciamento del giudice. Quante volte, dopo una sentenza di condanna, si sente affermare “Ma se l’avvocato mi aveva detto che avevo ragione!”. Altra cosa da sapere: gli obblighi dell’avvocato sono obblighi cd. di “mezzi” e non di “risultato”: ciò significa che il professionista non è responsabile se il risultato non viene raggiunto nella forma prevista o sperata!

3) IL MANDATO (O PROCURA): quando date l’OK per un incarico ad un avvocato, questi Vi farà firmare la cd. procura, la quale - attenzione - di solito è molto ampia e comprende di norma la fase extragiudiziale, le eventuali trattative prima e durante la causa, la trattazione del giudizio di primo grado, di quello di appello, della fase di esecuzione e del ricorso in Cassazione. Come si può ve­dere al Vs. avvocato di fiducia date in pratica “carta bianca” su tutto lo svolgimento del processo. Se per qualche motivo volete svincolarVi dal rapporto che Vi lega all’avvocato è necessario che gli comunichiate, per iscritto, la revoca del mandato. Valutate però bene prima di cambiare avvocato, soprattutto se la causa è in corso: oltre a comportarVi dei sicuri costi aggiuntivi, valutatene bene la convenienza!

4) L’OBBLIGO DI INFORMAZIONE: L’avvocato ha il dovere di informare il suo cliente sugli sviluppi del procedimento o dell’affare da lui curato: anche una sen­tenza della Corte di Cassazione (la n. 3958 del 13 dicembre 1969) lo ha stabilito, considerando responsabile il professionista che omette di adempiere a tali obblighi di informazione. Noi aggiungiamo che correttezza vorrebbe che l’avvocato provvedesse ad informare, non solo verbalmente ma anche e so­prattutto per iscritto, il proprio cliente dell’esito di un’udienza o di una trattativa. Corretto sarebbe pure che il legale concordasse sempre e preventivamente con il proprio cliente la linea da seguire udienza dopo udienza, spiegando chiaramente i motivi di un’eventuale scelta processuale piuttosto che un’altra. Come corretto sa­rebbe infine il recapitare al proprio cliente almeno una copia dell’atto di citazione o di quello di costituzione in giudizio, dove sono spiegate le ragioni in fatto ed in diritto della linea di difesa intrapresa.

5) LE SPESE/GLI ONORARI. Il discorso sulle spese di una causa è alquanto difficile e lungo da affrontare. Importante è comunque sapere che:

  • se vincete una causa, con condanna della controparte al pagamento anche delle Vs. spese processuali, in teoria Voi non dovreste trovarVi a sborsare alcunché; anche gli eventuali anticipi (legittimi) richiestiVi dal Vs. avvocato, Vi dovranno venir restituiti dallo stesso nel momento in cui egli sarà riuscito a recuperare le somme della sentenza dalla controparte (cosa comunque non sempre facile).
    Il vostro avvocato però potrebbe richiedervi, per la difesa da lui svolta, un importo superiore rispetto a quello indicato in sentenza;
  • se vincete una causa a spese compensate (succede anche questo!), avrete diritto solo a ciò che la sentenza Vi riconosce, mentre ognuno si paga le spese del proprio avvocato;
    se perdete la causa con condanna anche al pagamento delle spese processuali della controparte, sappiate che sarete tenuti a pagare, non solo quanto esposto in sentenza o nell’atto di precetto, ma anche e comunque le spese del Vs. avvocato.
  • Attenzione anche alle voci della parcella dell’avvocato:
    Le voci indicate in parcella, in caso di giudizio, sono divise per „fasi“, o sia per attività svolte dal legale durante il giudizio. Per ogniuno di queste „fasi“ è previsto un importo minimo e uno massimo entro il quale il compenso dell'avvocato si muove. L'avvocato può comunque scendere al di sotto del minimo. Più aumenta il valore della controversia più aumentano gli importi per ciascuna „fase“. Oltre ai onorari all'avvocato bisognerà corrispondere un 15% di spese generale sugli stessi, un 4% per la cassa forense e l'IVA pari al 22%.
  • Cosa fare quando si vuole contestare la parcella dell’avvocato. Buona cosa è innanzitutto sempre quella di richiedere per iscritto al professionista la dettagliata spiegazione delle singole attività svolte e i relativi compensi (cd. Nota spese). Una volta ricevuta, se non siete d'accordo con quanto indicatoVi o sospettate che il professionista Vi stia chiedendo più del lecito, richiedetegli (sempre per lettera raccomandata. a.r.) la „liquidazione“ della parcella attraverso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (una copia di tale richiesta sarà bene inviarla anche a questo ente).
    Questo ordine si pronuncerà sulla congruità della parcella del suo iscritto, provvedendo, se del caso, a ridurre gli eventuali „eccessi“ del professionista. Per questo esame preventivo dell’Ordine dovrete pagare un piccolo „diritto“ (piccolo in propozione al probabile valore della parcella).


6) L’AVVOCATO NON HA IMPUGNATO IN APPELLO UNA SENTENZA A VOI SFAOREVOLE, nonostante gli avevate dato specifico mandato? Qui per poter provare la responsabilità dell’avvocato, la Corte di Cassazione ha stabilito che il cliente deve provare l’erroneità della sentenza non impugnata (attraverso altro legale di fiducia) oppure produrre documenti o testimonianze idonee a fornire la ragionevole certezza che l’appello sarebbe stato accolto (vedi ad. sentenza Cassazione 5 aprile 1984 n.2222): come ben si potrà capire cosa dunque non tanto semplice.

7) LA RESPONSABILITÀ IN GENERALE. La responsabilità civile dell’avvocato trova i suoi ri­ferimenti negli articoli 2229 - 2238 del Codice Civile, che regolamentano l’esercizio delle professioni intellettuali, gli obblighi del prestatore d’opera e la loro responsabilità appunto. Altro articolo del Codice civile importante in materia è l’art.1176, secondo il quale „nell’adempimento delle obbligazioni il professionista deve osservare un comportamento informato al criterio della diligenza, da valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata“. Si fa riferimento qui a quella che viene comunemente chiamata „diligenza del buon professionista“, che indica come l’avvocato debba essere ben preparato tecnicamente e quindi debba prestare la necessaria attenzione nell’esercizio della propria attività.

LA DIFESA DI UFFICIO.. Attenzione a non confondere la difesa d’ufficio con il gratuito pa­trocinio. Mentre infatti a quest’ultimo hanno diritto solo i non abbienti ed è assai difficile da ottenere se non provando uno stato economico di non abbienza, il difensore d’ufficio viene nominato “automaticamente” a tutti coloro che si trovino per qualche motivo perseguiti penalmente: spetta poi al soggetto indagato scegliere se avvalersi di detto difensore oppure di altro, cd. “di fiducia”. In ogni caso il difensore d’ufficio ha diritto al suo onorario per l’attività prestata, non è cioè “gratuito”.

Situazione al
11/2016

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